Regime tariffario lavori pubblici

Dando seguito alle precedenti circolari del 30 ottobre scorso, prot. n.1611, e del successivo 31 ottobre, prot.n. 1661, con le quali veniva inviata la risposta fornita del Ministero della Giustizia in merito al regime tariffarlo in oggetto, si comunica che un ulteriore parere è stato espresso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le Opere Pubbliche e per l’Edilizia - Direzione Generale per ha Regolazione del Lavori Pubblici sull’argomento.
Con tale parere il Ministero, rispondendo a un quesito posto in ordine all’applicabilità dell’art.7- comma 1 - lettera l) della Legge n 166/2002, ha ritenuto corretta la disposizione di cui al citato art. 7, che ha previsto il rinvio al solo contenuto del D.M. 4 aprile 2001, facendolo proprio, e ritenendo, inoltre, non rilevante l’annullamento del provvedimento operate dal Giudice amministrativo (sentenze TAR Lazio - I” Sezione - n. 6552/02 del 23 luglio 2002 e n. 7067/02 dell’8 agosto 2002).
Lo stesso Ministero, infine, ritiene che una interpretazione della norma, diversa da quella letterale, porterebbe a una disapplicazione arbitraria della norma stessa che mira legittimamente a regolare per un periodo transitorio, una determinata materia, in attesa dell’emanazione del decreto definitivo
In conclusione, i pareri espressi dal Ministero della Giustizia e da quello delle Infrastrutture ribadiscono Ia piena validità delle nuove tariffe dei lavori pubblici di cui al D.M. 4 aprile 2001.
Nell’invitare gli Ordini in indirizzo a voler dare opportuna diffusione a tali importanti pareri ministeriali, è gradita l’occasione per porgere i migliori saluti

 

 

 

 

 

 

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