Dando seguito alle precedenti circolari del 30 ottobre
scorso, prot. n.1611, e del successivo 31 ottobre, prot.n. 1661, con
le quali veniva inviata la risposta fornita del Ministero della Giustizia
in merito al regime tariffarlo in oggetto, si comunica che un ulteriore
parere è stato espresso dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti - Dipartimento per le Opere Pubbliche e per l’Edilizia
- Direzione Generale per ha Regolazione del Lavori Pubblici sull’argomento.
Con tale parere il Ministero, rispondendo a un quesito posto in ordine
all’applicabilità dell’art.7- comma 1 - lettera l)
della Legge n 166/2002, ha ritenuto corretta la disposizione di cui al
citato art. 7, che ha previsto il rinvio al solo contenuto del D.M. 4
aprile 2001, facendolo proprio, e ritenendo, inoltre, non rilevante l’annullamento
del provvedimento operate dal Giudice amministrativo (sentenze TAR Lazio
- I” Sezione - n. 6552/02 del 23 luglio 2002 e n. 7067/02 dell’8 agosto
2002).
Lo stesso Ministero, infine, ritiene che una interpretazione della norma,
diversa da quella letterale, porterebbe a una disapplicazione arbitraria
della norma stessa che mira legittimamente a regolare per un periodo transitorio,
una determinata materia, in attesa dell’emanazione del decreto definitivo
In conclusione, i pareri espressi dal Ministero della Giustizia e da quello
delle Infrastrutture ribadiscono Ia piena validità delle nuove
tariffe dei lavori pubblici di cui al D.M. 4 aprile 2001.
Nell’invitare gli Ordini in indirizzo a voler dare opportuna diffusione
a tali importanti pareri ministeriali, è gradita l’occasione
per porgere i migliori saluti
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