COS'E' IL FORUM E COME FUNZIONA

Questo spazio e' stato creato per poter stabilire un confronto ed un dialogo tra colleghi di questo ordine e/o di altri ordini, o anche semplicemente per tutti coloro che visitando questo sito si trovino ad voler porre domande sulla professione dell'Architetto o sull'Architettura in generale.

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CONSULENTE LEGALE DELL'ORDINE

AVV. SILVIO CAMPANA

con studio in Riccione

Via dei Mille 3


 

QUESITO

Il Comune di Forlì per le D.I.A., si sta orientando ad effettuare due sorteggi all'anno (ogni 6 mesi) per il 20% delle D.I.A. con la scheda tecnica descrittiva allegata. Vale a dire che non si dovrebbero effettuare controlli in corso d'opera ma solamente a lavori conclusi. I sorteggi delle pratiche però si estenderanno fino ad un anno dalla data di fine lavori. Il Comune quindi potrà effettuare sopralluoghi di controllo anche a distanza di mesi, fino ad un massimo di 12, e se nel frattempo il proprietario ha commesso di sua iniziativa degli abusi, il tecnico che ha effettuato le asseverazioni di fine lavori ne risponde. Non si ritiene giusto che il professionista dopo avere ottemperato ad una miriade di obblighi e asseverazioni, debba anche fare il controllore, per un anno, del cliente, affinché quest'ultimo non esegua dei lavori abusivi. Si ritiene che in questo senso gli Ordini professionali e nella fattispecie il nostro, debbano prendere posizione e intraprendere iniziative con le Amministrazioni Comunali, affinché ci si opponga con tutti i mezzi possibili all'eventualità sopra citata. E' chiaro che le Amministrazioni, se non saranno sollecitate nel merito, non hanno nessun interesse a tentare di modificare in qualche modo questa procedura di sorteggio.

RISPOSTA

Si precisa che l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Forlì-Cesena ha organizzato nel merito, con i Comuni di Forlì e di Cesena e la Regione Emilia Romagna, una Conferenza sul tema "D.I.A. Profili di responsabilità dell'Architetto", di cui verranno pubblicati gli atti, in data 22/06/2004 a Forlì. In tale conferenza sono stati illustrati anche i dubbi sollevati in questo quesito, ed i Regolamenti Edilizi di Cesena e Forlì rispetto ai quali si è rilevata la loro corrispondenza all'art. 11 della L.R. 31/2002 e ss.mm. comma 3 lett. a) e b). All'architetto, alla fine dei lavori, non spetta che farsi una adeguata documentazione fotografica sottoscritta dal committente per dimostrare la corrispondenza delle opere autorizzate con DIA con lo stato di fatto di fine lavori.

Parere rilasciato dal Presidente dell'Ordine


 

QUESITO

Premessa:

In qualità di Direttore Lavori si è proceduto alla costruzione con progetto approvato da Amministrazione Comunale interessata per competenza territoriale, di un edificio ad uso c.a.. A lavori ultimati la committenza comunica al tecnico, a mezzo raccomandata, il nome del nuovo direttore dei lavori utilizzando la formula "nomina autonoma di nuovo direttore dei lavori". Il tecnico viene così destituito dall'incarico senza essere interpellato nè liquidato. Successivamente il nuovo tecnico abbandona l'incarico per cui il committente procede ad una ulteriore nuova nomina di un tecnico a direzione dei lavori il quale porta a termine i lavori. L'Amministrazione Comunale chiese a suo tempo al primo direttore dei lavori di presentare le proprie dimissioni in quanto per il Comune tale tecnico risultava il titolare dell'incarico di D.L.: a tale richiesta venne fornita risposta negativa in quanto non era stata percepita alcuna liquidazione.

Si chiede un chiarimento in merito alla posizone sopra illustrata e nello specifico chi deve rivestire legittimamente il ruolo di Direttore dei Lavori, se il professionista in questione è riconosciuto quale progettista (visto che di fatto si tratta di un suo progetto) e quali sono i diritti e doveri in merito alla questione sopra esposta.

RISPOSTA

Il rapporto di prestazione d'opera intellettuale, come quello esposto, è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, dall'art. 2237 che consente al committente di recedere dal contratto, con l'unico obbligo di rimborsare al professionista le spese sostenute e di pagare il corrispettivo per l'opera svolta. Trattandosi, infatti, di rapporto di natura essenzialmente fiduciaria, il committente può recedere in ogni momemto dal contratto, senza obbligo di motivare la propria decisione, diversamente dal professionista che può recedere soltanto per giusta causa. Per quanto concerne il rapporto con l'Amministrazione Comunale, si osserva che se la nomina del sostituto è stata comunicata al Comune a cura del committente titolare del titolo edilizio, la cessazione dalle funzioni di direttore dei lavori opera automaticamente da tale data, non essendo necessario un atto formale di dimissioni da parte del tecnico cessato per revoca del committente. A seguito del recesso il committente è tenuto a corrispondere il corrispettivo a tariffa, con la maggiorazione del 25% prevista dalla Legge 143/1949.

11/10/2004


 

QUESITO

Si chiede di verificare la compatibilità tra la libera professione di architetto e la partecipazione come componente del Consiglio di amministrazione senza delega, in Società di Capitali, aventi quale oggetto principale l'attività di costruzione, per la successiva vendita, di immobili in genere.

 

RISPOSTA

Si osserva preliminarmente che una situazione di incompatibilità fra l'esercizio della professione di architetto e quella di membro del consiglio di amministrazione di una società di capitali, può essere ipotizzata nel caso in cui l'attività di quest'ultima, consistente nell'attività di costruzione e vendita di immobili, comprenda anche quella della progettazione, nella quale il professionista, proprio per competenze specifiche, potrebbe essere cointeressato. Tuttavia, la risposta autorevole al quesito proposto, è stata di recente formulata dal Consiglio Nazionale degli Architetti, P.P.C., il quale ha espressamente escluso che l'esercizio della professione di architetto possa ritenersi compatibile con quella di gestione o di direzione di una società avente come oggetto sociale quello della costruzione e vendita di fabbricati.

19/11/2004


QUESITO

Si chiede se un gruppo di architetti iscritti all'Albo possa costituire una società di tipo S.a.S. o se sia necessario prevedere la presenza in societò anche di un socio accomandaterio non iscritto ad alcun Ordine Professionale

 

RISPOSTA

Con l'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto legge 223 come convertito nella legge n. 248/2006, la cosiddetta "Riforma Bersani" sulle liberalizzazioni del mercato del lavoro, sono state abrogate le disposizioni che comportavano il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti; da quella data è quindi possibile costituire, oltre ad associazioni professionali, anche società di persone tra professionisti con i seguenti divieti e prescrizioni:

a. l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo,

b. il medesimo professionista non può partecipare a più di una società,

c. la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti pre-viamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.

L'Art. 2. comma 1 lett. c della L. 248/2006 che ha convertito il D.L Bersani n. 223/2006 sulle liberalizzazioni, ha eliminato il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità. Sarà, quindi, possibile costituire società tra professionisti anche in campi diversi delle macroaree che connotano i grandi studi professionali (studio legale, studio tecnico, studio notarile, studio di consulenza fiscale) e, quindi, all'architetto sarà possibile costituire una società professionale oltre che con l'ingegnere anche con l'avvocato o con un commercialista. Per quanto concerne l'elemento soggettivo richiesto per l'esercizio collettivo delle attività libero professionali e intellettuali in forma collettiva, il comma 1 dell'articolo 2 del DL 4 luglio 2006 n. 223 alla lettera c), enuncia in via generica che l'attività potrà essere gestita, dopo l'abrogazione del divieto, sotto la forma giuridica di:

- società di persone,

- associazioni professionali.

Ovviamente rimane ancora, per converso, il divieto di esercizio delle attività professionale sotto forma di società di capitale (spa, srl, sapa e società cooperativa). Il 1 comma dell'art.2 in questione, nel rimarcare in via definitiva l'abrogazione del divieto di costituzione di società professionali, circoscrive il soggetto alle "società di persone" in genere, intese per tali quelle regolamentate dal Titolo V, Capi I, II, III e IV del codice civile, vale a dire:

- Società semplici (ss);

- Società in nome collettivo (snc);

- Società in accomandita semplice (sas).

La figura più complessa e a composizione mista di persone e capitale, è rappresentata dalla Società in accomandita semplice (sas), come trattata dagli artt. 2313-2324 c.c. Partendo dal presupposto che l'incarico affidato al professionista è sorretto dall'intuitus personae e che questi deve rispondere personalmente ai fini delle obbligazioni assunte, il 1° comma, lettera c) dell'art. 2 dispone che "la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità". Pur prestandosi facilmente, se non ben regolamentata, all'introduzione di quella componente di capitale anche se non proprio conforme al tipo di attività, si ritiene non necessariamente limitativo nelle responsabilità verso l'utenza, atteso che:

- la società non può svolgere attività commerciale e quindi non soggetta all'alea imprenditoriale ("l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo"),

- ogni socio-professionista (accomandatario) risponde personalmente della presta-zione effettuata ("la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità").

Inoltre i soci di capitale, accomandati, non avendo alcuna interferenza gestionale, non farebbero venir meno la vigilanza dell'ordine sul professionista che opera all'interno della società. Nel caso di specie proposto dai vostri iscritti, non è quindi necessario avere un socio accomandatario per costituire una sas fra architetti; la nuova normativa consente a loro stessi di costituire tale tipo di società, stabilendo a loro discrezione, chi dovrà essere accomandante, chi accomandatario, conformemente all'art. 2313 del codice civile.

25/06/2008

 

 

 

 

 

 

 

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