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COMPETENZE PROFESSIONALI DEGLI ARCHITETTI E DEGLI INGEGNERI

A seguito della lettera inviata ai Comuni della Provincia di Forlì-Cesena dalla Presidenza dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Forlì-Cesena prot. n° 69 del 26/01/2001, nella quale si citava una determina del Consiglio dell'Autorità di Vigilanza dei LL.PP. del 28/12/2000 in cui si richiamava l'esclusiva competenza degli Ingegneri in materia di lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto di deflusso e di comunicazione, il Consiglio dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Forlì-Cesena rileva che, come indicato in detta nota, comunque tutti i lavori e/o opere connessi a singoli fabbricati e quindi inerenti a piani particolareggiati o di attuazione pubblici o privati sono di competenza anche degli architetti.

Pertanto risulta priva di ogni fondamento e lesiva della dignità professionale degli architetti la conclusione della lettera dell'Ordine degli Ingegneri sopraindicato, in quanto, come detto, le opere stradali, fognature, impianti di pubblica illuminazione connessi a fabbricati e quindi ovviamente inseriti in piani particolareggiati o di attuazione pubblici o privati sono di competenza pure degli architetti come previsto dal R.D. n° 2537/1925.

Si ricorda pure che con sentenza n° 3811 del 29/03/2000 la Corte di Cassazione ha affermato la competenza degli architetti in materia di progettazione di tutti gli impianti affini o connessi con i progetti di opere di edilizia civile.

Si ricorda che la Cassazione Civile con sentenza n° 8348 del 1993 in riferimento al R.D. n° 2537/1925 ribadisce che le competenze riconosciute alla professione di architetto e di ingegnere sono promiscue ed indifferenziate stante l'equiparazione fra le due categorie e che solo in linea eccezionale sussistono attribuzioni riservate all'una o all'altra professione, quali ad esempio, impianti industriali per gli ingegneri ed edilizia civile di rilevante carattere artistico per gli architetti.

Pertanto soltanto per via legislativa e non con determine interpretative dell'Autorità di Vigilanza dei LL.PP., può essere riservato ad una delle due professioni, e conseguentemente vietato all'altra, lo svolgimento di una determinata attività.

Qualora invece il legislatore non si sia puntualmente espresso, è da sempre stata riconosciuta l'equiparazione fra le due categorie degli Architetti e degli Ingegneri.

Pertanto, concludendo, il Consiglio dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Forlì-Cesena invita le Amministrazioni Comunali ed agli Uffici Tecnici in indirizzo a rispettare i dettami del R.D. n° 2537/1925, come sopraindicato, riservandosi fin d'ora la più ampia tutela dei diritti professionali degli Architetti nelle opportune sedi qualora le norme legislative sopra riportate non fossero puntualmente rispettate.

 

 

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