NORMATIVA
INDICE GENERALE
Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonchè della disciplina dei relativi ordinamenti
D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 (Pubblicato nel S.O. n. 212/L alla G.U. n. 190 del 17 agosto 2001)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
VISTO l'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, modificato dall'articolo 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370;
VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
SENTITI gli ordini e collegi professionali interessati;
VISTO il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 22 marzo 2001;
VISTO il parere del Consiglio nazionale studenti universitari, espresso nell'adunanza del 6 marzo 2001;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 21 maggio 2001;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2001;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri ad interim Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia;
EMANA il seguente regolamento
TITOLO PRIMO NORME GENERALI
Art. 1 (Ambito di applicazione)
1. Il presente regolamento modifica e integra la disciplina dell'ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonché dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, delle professioni di: dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo.
2. Le norme contenute nel presente regolamento non modificano l'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione.
Art. 2 (Istituzione di sezioni negli albi professionali)
1. Le sezioni negli albi professionali individuano ambiti professionali diversi in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo.
2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, negli albi professionali vengono istituite, in corrispondenza al diverso livello del titolo di accesso, le seguenti due sezioni: a) sezione A, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica; b) sezione B, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea.
3. L'iscritto alla sezione B, in possesso del necessario titolo di studio può essere iscritto nella sezione A del medesimo albo professionale, previo superamento del relativo esame di Stato.
Art. 3 (Istituzione di settori negli albi professionali)
1. I settori istituiti nelle sezioni degli albi professionali corrispondono a circoscritte e individuate attività professionali.
2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, nelle sezioni degli albi professionali vengono istituiti distinti settori in relazione allo specifico percorso formativo.
3. Il professionista iscritto in un settore non può esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o più altri settori della stessa sezione, ferma restando la possibilità di iscrizione a più settori della stessa sezione, previo superamento del relativo esame di Stato.
4. Gli iscritti in un settore che, in possesso del necessario titolo di studio, richiedano di essere iscritti in un diverso settore della stessa sezione, devono conseguire la relativa abilitazione a seguito del superamento di apposito esame di Stato limitato alle prove e alle materie caratterizzanti il settore cui intendono accedere.
5. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti ad un settore della sezione A, oltre a quelle ad essi specificamente attribuite, anche quelle attribuite agli iscritti del corrispondente settore della sezione B.
Art. 4 (Norme organizzative generali)
1. Salve le disposizioni speciali previste nel presente regolamento, il numero dei componenti degli organi collegiali, a livello locale o nazionale, degli ordini o collegi relativi alle professioni di cui all'articolo 1, comma 1, qualora vengano istituite le due sezioni di cui all'articolo 2, è ripartito in proporzione al numero degli iscritti a ciascuna sezione. Tale numero viene determinato assicurando comunque la presenza di ciascuna delle componenti e una percentuale non inferiore al cinquanta per cento alla componente corrispondente alla Sezione A. L'elettorato passivo per l'elezione del Presidente spetta agli iscritti alla Sezione A.
2. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare i relativi provvedimenti vengono adottati esclusivamente dai componenti appartenenti alla sezione cui appartiene il professionista assoggettato al procedimento.
3. Con successivo regolamento ai sensi dell'articolo 1, comma 18, legge 14 gennaio 1999, n.4, e successive modificazioni, verranno definite le procedure elettorali e il funzionamento degli Organi in sede disciplinare, nel rispetto dei principi definiti nei commi 1 e 2.
Art. 5 (Esami di Stato)
1. Coloro che hanno titolo per accedere all'esame di Stato per la sezione A possono accedere anche all'esame di Stato per la sezione B, fermo, ove previsto, il requisito del tirocinio.
2. Salvo disposizioni speciali, gli esami consistono in due prove scritte di carattere generale, una prova pratica e una prova orale. Sono esentati da una delle prove scritte coloro i quali provengono dalla sezione B o da settori diversi della stessa sezione e coloro che conseguono un titolo di studio all'esito di un corso realizzato sulla base di specifiche convenzioni tra le Università e gli ordini o collegi professionali.
3. Il contenuto delle prove degli esami di Stato non modifica l'ambito delle attività professionali definite dagli ordinamenti di ciascuna professione.
4. Nulla è innovato circa le norme vigenti relative alla composizione delle commissioni esaminatrici e alle modalità di espletamento delle prove d'esame.
Art. 6 (Tirocinio)
1. Il periodo di tirocinio, ove prescritto, può essere svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate fra gli Ordini o Collegi e le Università, ed eventualmente, con riferimento alle professioni di cui al capo XI, con gli Istituti di istruzione secondaria o con gli Enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore.
2. Coloro che hanno effettuato il periodo di tirocinio per l'accesso alla sezione B possono esserne esentati per l'accesso alla sezione A, sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro competente sentiti gli ordini e collegi.
Art. 7 (Valore delle classi di laurea)
1. I titoli universitari conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale ai fini dell'ammissione agli esami di Stato, indipendentemente dallo specifico contenuto di crediti formativi.
2. I decreti ministeriali che introducono modifiche delle classi di laurea e di laurea specialistica definiscono anche, in conformità alla normativa vigente, la relativa corrispondenza con i titoli previsti dal presente regolamento, quali requisiti di ammissione agli esami di Stato.
Art. 8 ( Salvaguardia del valore dei titoli di studio e abilitativi conseguiti in conformità al precedente ordinamento)
1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme finali e transitorie contenute nel titolo II, coloro i quali hanno conseguito o conseguiranno il diploma di laurea regolato dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, legge 15 maggio 1997, n.127, sono ammessi a partecipare agli esami di Stato sia per la sezione A che per la sezione B degli albi relativi alle professioni di cui al titolo II, ferma restando la necessità del tirocinio ove previsto dalla normativa previgente.
2. Coloro i quali, ai sensi della normativa vigente in ciascuna professione, hanno titolo ad iscriversi all'albo professionale indipendentemente dal requisito dell'esame di Stato, conservano tale titolo per l'iscrizione alla sezione A dello stesso albo.
3. I diplomati nei corsi di diploma universitario triennale sono ammessi a sostenere gli esami di Stato secondo la tabella A allegata al presente regolamento.
TITOLO SECONDO DISCIPLINA DEI SINGOLI ORDINAMENTI
CAPO I ATTIVITA' PROFESSIONALI
Art. 9 Attività professionali
1. L'elencazione delle attività professionali compiuta nel Titolo II, per ciascuna professione, non pregiudica quanto forma oggetto dell'attività di altre professioni ai sensi della normativa vigente.
CAPO II PROFESSIONE DI DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE FORESTALE omissis
CAPO III PROFESSIONE DI ARCHITETTO, PIANIFICATORE, PAESAGGISTA E CONSERVATORE
Art. 15 (Sezioni e titoli professionali)
1. Nell'albo professionale dell'ordine degli architetti, che assume la denominazione: "Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori", sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. La sezione A è ripartita nei seguenti settori:
a) architettura;
b) pianificazione territoriale;
c) paesaggistica;
d) conservazione dei beni architettonici ed ambientali.
3. Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali:
a) agli iscritti nel settore "architettura" spetta il titolo di architetto;
b) agli iscritti nel settore "pianificazione territoriale" spetta il titolo di pianificatore territoriale;
c) agli iscritti nel settore "paesaggistica" spetta il titolo di paesaggista;
d) agli iscritti nel settore "conservazione dei beni architettonici ed ambientali" spetta il titolo di conservatore dei beni architettonici ed ambientali.
4. La sezione B è ripartita nei seguenti settori:
a) architettura;
b) pianificazione.
5. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:
a) agli iscritti nel settore "architettura" spetta il titolo di architetto iunior;
b) agli iscritti nel settore "pianificazione" spetta il titolo di pianificatore iunior.
6. L'iscrizione all'albo professionale è accompagnata dalle dizioni:
"Sezione A - settore architettura",
"Sezione A - settore pianificazione territoriale",
"Sezione A - settore paesaggistica",
"Sezione A - settore conservazione dei beni architettonici ed ambientali",
"Sezione B - settore architettura",
"Sezione B - settore pianificazione".
Art. 16 (Attività professionali)
1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore "architettura", ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività già stabilite dalle disposizioni vigenti nazionali ed europee per la professione di architetto, ed in particolare quelle che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali.
2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore "pianificazione territoriale": a) la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della città; b) lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali; c) strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale.
3. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore "paesaggistica": a) la progettazione e la direzione relative a giardini e parchi; b) la redazione di piani paesistici; c) il restauro di parchi e giardini storici, contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, ad esclusione delle loro componenti edilizie.
4. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore "conservazione dei beni architettonici ed ambientali": a) la diagnosi dei processi di degrado e dissesto dei beni architettonici e ambientali e la individuazione degli interventi e delle tecniche miranti alla loro conservazione.
5. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa: a) per il settore "architettura": 1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche; 2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la misura, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate; 3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica. b) per il settore "pianificazione": 1)le attività basate sull'applicazione delle scienze volte al concorso e alla collaborazione alle attività di pianificazione; 2) la costruzione e gestione di sistemi informativi per l'analisi e la gestione della città e del territorio; 3) l'analisi, il monitoraggio e la valutazione territoriale ed ambientale; 4)procedure di gestione e di valutazione di atti di pianificazione territoriale e relativi programmi complessi.
Art . 17 (Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove)
1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:
a) per l'iscrizione nel settore "architettura":
1)Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile - corso di laurea corrispondente alla direttiva 85/384/CEE;
b) per l'iscrizione nel settore "pianificazione territoriale":
1)Classe 54/S - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;
2)Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile;
c)per l'iscrizione nel settore "paesaggistica":
1)Classe 3/S - Architettura del paesaggio;
2) lasse 4/S - Architettura e ingegneria edile;
3) Classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;
d) per l'iscrizione nel settore "conservazione dei beni architettonici ed ambientali":
1) Classe 10/S - Conservazione dei beni architettonici e ambientali;
2) Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile.
3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
a) per l'iscrizione nel settore "architettura":
1) una prova pratica avente ad oggetto la progettazione di un'opera di edilizia civile o di un intervento a scala urbana;
2) una prova scritta relativa alla giustificazione del dimensionamento strutturale o insediativo della prova pratica;
3)una seconda prova scritta vertente sulle problematiche culturali e conoscitive dell'architettura;
4)una prova orale consistente nel commento dell'elaborato progettuale e nell'approfondimento delle materie oggetto delle prove scritte, nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale;
b) per l'iscrizione nel settore "pianificazione territoriale":
1) una prova pratica avente ad oggetto l'analisi tecnica dei fenomeni della città e del territorio o la valutazione di piani e programmi di trasformazione urbana, territoriale ed ambientale;
2)una prova scritta in materia di legislazione urbanistica;
3)una discussione sulle materie oggetto della prova scritta e pratica, nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale;
c) per l'iscrizione nel settore "paesaggistica":
1) una prova pratica avente ad oggetto le tematiche paesaggistiche ed ambientali;
2) una prova scritta su temi di cultura ambientale e paesaggistica;
3) una discussione sulle materie oggetto della prova scritta e pratica, nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale;
d) per l'iscrizione nel settore "conservazione dei beni architettonici e ambientali":
1) due prove scritte su temi di cultura e tecnica della conservazione;
2) una discussione sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale.
4. Gli iscritti nella Sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla Sezione A sono esentati dalla prova scritta che abbia ad oggetto materie per le quali già sia stata verificata l'idoneità del candidato nell'accesso al settore di provenienza.
5. Nel caso vengano attivate, con apposite convenzioni fra Ordini ed Università, attività strutturate di tirocinio professionale, adeguatamente regolamentate ed aventi una durata massima di un anno, la partecipazione documentata a tali attività esonera dalla prova pratica.
Art. 18 (Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove)
1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:
a) per il settore "architettura":
1) Classe n. 4 - Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile;
2) Classe n. 8 - Ingegneria civile e ambientale;
b) per il settore "pianificazione":
1) Classe n. 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale;
2) Classe n. 27 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura.
3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
a) per il settore "architettura":
1) una prova pratica consistente nello sviluppo grafico di un progetto esistente o nel rilievo a vista, e nella stesura grafica di un particolare architettonico;
2) una prova scritta avente ad oggetto la valutazione economico-quantitativa della prova pratica;
3) una seconda prova scritta consistente in un tema o prova grafica nelle materie caratterizzanti il percorso formativo;
4) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte, e in legislazione e deontologia professionale;
b) per il settore "pianificazione":
1) una prova pratica avente ad oggetto l'analisi tecnica dei fenomeni della città e del territorio o la valutazione di piani e programmi di trasformazione urbana, territoriale ed ambientale;
2) una prova scritta vertente sull'analisi e valutazione della compatibilità urbanistica di un'opera pubblica;
3) una seconda prova scritta consistente in un tema o prova grafica nelle materie caratterizzanti il percorso formativo;
4)una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte e in legislazione e deontologia professionale.
4. Nel caso vengano attivate, con apposite convenzioni fra Ordini ed Università, attività strutturate di tirocinio professionale, adeguatamente regolamentate ed aventi una durata massima di un anno, la partecipazione documentata a tali attività esonera dalla prova pratica.
Art. 19 (Norme finali e transitorie)
1. Gli attuali appartenenti all'ordine degli architetti sono iscritti nella sezione A, settore "architettura".
2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi alla sezione A, settore "architettura".
3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi alla sezione A, settore "architettura".
4. I possessori dei diplomi di laurea regolati dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'iscrizione nei settori previsti dall'articolo 14, comma 2, secondo le seguenti corrispondenze:
a) per l'iscrizione nel settore "pianificazione territoriale", la laurea in Scienze ambientali e la laurea in Pianificazione territoriale ed urbanistica;
b) per l'iscrizione nel settore conservazione dei beni architettonici e ambientali, la laurea in Storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali.
CAPO IV PROFESSIONE DI ASSISTENTE SOCIALE omissis
CAPO V PROFESSIONE DI ATTUARIO omissis
CAPO VI PROFESSIONE DI BIOLOGO omissis
CAPO VII PROFESSIONE DI CHIMICO omissis
CAPO VIII PROFESSIONE DI GEOLOGO omissis
CAPO IX PROFESSIONE DI INGEGNERE omissis
CAPO X PROFESSIONE DI PSICOLOGO omissis
Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti
Legge 24 giugno 1923, n. 1395
Art. 1 Il titolo di ingegnere (1) e quello di architetto (2) spettano esclusivamente a coloro che hanno conseguito i relativi diplomi dagli istituti di istruzione superiore autorizzati per legge a conferirli, salva la disposizione dell'art. 12 (art. 60, 61 reg. prof.) (3) - (4). (1) Il R.D. 30 settembre 1938, n. 1652, prevede le seguenti lauree in ingegneria: a) in ingegneria civile (sotto sezioni: edile, idraulica, trasporti); b) in ingegneria industriale (sotto sezioni: meccanica, elettrotecnica, chimica, aeronautica); c) in ingegneria navale e meccanica; d) in ingegneria chimica; e) in ingegneria aeronautica; f) in ingegneria mineraria. (2) Decreto precedente: Laurea in architettura. (3) I titoli accademici conseguiti all'estero non hanno valore legale in Italia, salvo il caso di legge speciale: circa il loro riconosci-mento, vedere gli articoli 147, 170, 171, 172, 332 del T.U. delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592. Con legge speciale, e cioè con il R.D.L. 28 febbraio 1929, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1929, n. 1143, venivano stabilite le norme per il riconoscimento dei diplomi di ingegnere conseguiti all'estero anteriormente all'entrata in vigore della legge professionale 24 giugno 1923, n. 1395. Sulle relative domande, da presentarsi entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del decreto, doveva pronunciarsi un'apposita Commissione costituita presso il Ministero della P.I.. Le decisioni della Commissione favorevole costituivano titolo per la iscrizione nell'albo ed attribuivano il diritto all'uso della qualifica di ingegnere. Il suddetto termine veniva poi prorogato, di sei mesi, col R.D.L. 1 maggio 1930, n. 565, e di sei mesi, col R.D. 16 giugno 1938, n. 1242, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 165. (4) A norma dell'art. 330 del su citato R.D. 3 agosto 1933 n. 1592 compete la qualifica di "dottore in ingegneria" a coloro che, anteriormente all'entrata in vigore dell'Ordinamento stabilito dal R.D. 30 settembre 1923, n. 2102, hanno conseguito il diploma di ingegnere; e la qualifica di "dottore in architettura" a coloro che, anteriormente all'entrata in vigore dell'Ordinamento stesso, hanno conseguito presso la Regia scuola di architettura in Roma il diploma di architetto.
Art. 2 Sono istituiti l'Ordine degli ingegneri e l'Ordine degli architetti in ogni provincia, e ciascun ordine ha il proprio albo degli iscritti (art. 1 e 2 reg. prof.) (1) Per ciascun iscritto nell'albo sarà indicato il titolo in base al quale è fatta l'iscrizione. (1) Il testo originario del comma è il seguente: " E' istituito l'Ordine degli ingegneri e degli architetti iscritti nell'albo di ogni provincia ". Si prevedeva cioè l'Ordine unico degli ingegneri e degli architetti in ogni provincia; invece la disposizione è stata ora modificata, distinguendosi l'Ordine degli ingegneri da quello degli architetti, dall'art. 1 R.D. 27 ottobre 1927, n. 2145, il quale ha così stabilito: " L'albo degli ingegneri è separato da quello degli architetti ". Circa gli effetti della separazione, v. nota all'art. 54 del regolamento professionale.
Art. 3 Sono iscritti nell'albo coloro ai quali spetta il titolo di cui all'art. 1, che godono dei diritti civili e non sono incorsi in alcuna delle condanne di cui all'art. 28 della Legge 8 giugno 1874, n. 1938 (art. 7 reg. prof.) (1). Potranno essere iscritti nell'albo ( 2 ) anche gli ufficiali generali e superiori dell'arma del genio che siano abilitati all'esercizio della professione a senso del R.D. n. 485 data 6 settembre 1902 ( 3 ) - ( 4 ) - ( 5 ) . (1) Il detto art. 28 prevede la condanna ad una pena maggiore del carcere, e cioè ad una pena superiore ai tre anni di reclusione, od a quella dell'interdizione dall'esercizio della professione. (2) Nell'albo degli ingegneri civili. (3) Possono anche essere abilitati all'esercizio della professione di ingegnere, senza obbligo di sostenere l'esame di Stato, qualora dimostrino di possedere tutti i requisiti richiesti, ai sensi degli artt. 180 e segg. del T.U. delle leggi sull'istruzione superiore di cui al R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, che riproducono le disposizioni particolari del R.D. 20 ottobre 1932, n. 1960, gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori dell'artiglieria e del genio militare, del genio navale e delle armi navali; del genio aeronautico e dell'arma aeronautica; gli ufficiali ammiragli e gli ufficiali superiori di vascello. (4) La legge 25 giugno 1940, n. 1066, prevede l'iscrizione negli albi dei cittadini italiani residenti all'estero alla data del 1° gennaio 1939, che siano stati obbligati a rimpatriare a causa di contingenze politiche straordinarie o che rimpatrieranno per le stesse cause o che saranno richiamati in Italia attraverso la Commissione rimpatri posteriormente alla emanazione della legge stessa ed abbiano esercitato all'estero un'attività professionale. Tale legge deve ritenersi tuttora in vigore, anche se non appare ora più probabile che si verifichino le condizioni di fatto per la sua ulteriore applicazione. (5) La legge 4 marzo 1952, n. 137, art. 28, prevede l'iscrizione dei profughi negli albi professionali: detto art. 28 dispone: " I profughi che intendano riprendere, in qualsiasi Comune dove volessero a tal fine fissare la loro residenza, la stessa attività artigiana, commerciale, industriale o professionale già esplicata nei territori di provenienza, hanno diritto ad ottenere, da parte dell'Autorità competente la concessione dell'autorizzazione della licenza di esercizio o della iscrizione negli albi professionali, anche in deroga alle vigenti disposizioni ".
Art. 4 Le perizie e gli altri incarichi relativi all'oggetto della professione d'ingegnere e di architetto sono dall'autorità giudiziaria conferiti agli iscritti nell'albo. Le pubbliche amministrazioni, quando debbano valersi dell'opera di ingegneri o architetti esercenti la professione libera, affideranno gli incarichi agli iscritti nell'albo. (1) L'art. 56 del regolamento 23 ottobre 1925, n. 2537, prevede il conferimento di incarichi ai non iscritti nell'albo.
Art. 5 Le funzioni relative alla custodia dell'albo e quelle disciplinari per le professioni di ingegnere, di architetto . sono devolute per ciascuna professione ad un Consiglio dell'Ordine , a termini dell'art. 1 del R.D.L. 24 gennaio 1924, n. 103 .. (1). Gli iscritti nell'albo eleggono il proprio Consiglio dell'Ordine (art. 29 e seg. e 37 reg. prof.), che esercita le seguenti attribuzioni (2): 1) procede alla formazione (art. 2 e seg. reg. prof.) e alla revisione (art. 22 reg. prof.) e pubblicazione dell'albo, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria e alle pubbliche amministrazioni (art. 23 reg. prof.); 2) provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'ordine e propone aII'approvazione dell'assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo; può entro i limiti strettamene necessari a coprire le spese dell'ordine, stabilire una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'albo, nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari. Ferma rimanendo l'efficacia delle norme che impongono contributi a favore di enti previdenziali di categoria, nessun pagamento, oltre quelli sopra previsti e quello del contributo per le spese di funzionamento del Consiglio Nazionale, può essere imposto o riscosso per l'esercizio della professione a carico degli iscritti nell'albo (art.18,37 e 50 reg. prof.) (3); 3) dà, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese; 4) vigila alla tutela dell'esercizio professionale e alla conservazione del decoro dell'Ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui agli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione con le sanzioni e nelle forme di cui agli articoli 26, 27, 28 e 30 della legge 8 giugno 1874, n. 1938, in quanto siano applicabili (4). (1) Così stabilito dall'art. 1, parte prima, del D.L.L. 23 novembre 1944, n. 382, riportato a pag. 27. Con tale disposizione, si è ritornati, dopo la soppressione dei sindacati professionali fascisti, al Consiglio dell'Ordine, il quale, previsto originariamente dallo stesso articolo 5, era stato successivamente sostituito da altri organi (2) Per le attribuzioni, vv. anche art. 37 del regolamento professionale. (3) Così modificato dall'art. 7 D.L.Lt. 23 novembre 1944, n. 382. Il testo originario del n. 2 è il seguente: "stabilisce il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell'Ordine; amministra i proventi e provvede alle spese compilando il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale". (4) Gli articoli indicati della legge 1874 debbono in argomento ora intendersi sostituiti dagli artt. 43 e 47 del regolamento professionale sui giudizi disciplinari.
Art. 6 Contro le decisioni dei Consigli degli Ordini, così degli ingegneri, come degli architetti, è dato ricorso ai Consigli Nazionali (1) di cui all'art.14 del regolamento approvato con R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, giusta le norme in esso stabilite. (2) (1)Così stabilito dall'art. 4 del R.D. 27 ottobre 1927, n. 2145, il quale però prevedeva le Giunte in luogo dei Consigli degli Ordini e la Commissione centrale presso il Ministero dei Lavori Pubblici in luogo dei Consigli Nazionali. Già l'art. 3 del R.D.L. 3 agosto 1930, n. 1296, aveva ammesso il ricorso alla Commissione centrale contro i provvedimenti delle Giunte nei casi di domande di iscrizione nell'albo degli Ingegneri e in quello degli Architetti da parte di coloro che avevano il diploma di ingegnere - architetto di cui è menzione nell'art. 54, comma 2°, del regolamento professionale. Con le leggi successive, D.L.Lt. 23 novembre 1944, n. 382, e D.L.Pr. 21 giugno 1946, n. 6, le Giunte sono state sostituite dai Consigli degli Ordini e la detta Commissione centrale dalle Commissioni centrali rispettivamente per gli ingegneri e per gli architetti presso il Ministero di Grazia e Giustizia, le quali, poi, sono state denominate Consiglio Nazionale degli Ingegneri e Consiglio Nazionale degli Architetti. Rientra nel sistema della legislazione professionale il ricorso al Consiglio Nazionale avverso le deliberazioni dei Consigli degli ordini e dei Collegi. (2) L'art. 14 del regolamento professionale prevedeva la Commissione centrale presso il Ministro di Lavori Pubblici; ora, modificato, prevede i Consigli nazionali. Il testo originario dell'art. 6 era il seguente: " Contro le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine relative alla mancata iscrizione nell'albo è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria con le norme da stabilirsi nel regolamento ".
Art. 7 Le norme relative alla determinazione dell'oggetto e dei limiti delle due professioni, alla composizione e funzionamento del Consiglio dell'Ordine, alla formazione e annuale revisione dell'albo e per le impugnative contro provvedimenti disciplinari, nonché quelle di coordinamento con le disposizioni vigenti nelle nuove province, e tutte le altre per l'attuazione della presente legge e di coordinamento, saranno emanate con regolamento, sulla proposta dei Ministri della giustizia, dell'interno, della istruzione e dei lavori pubblici, udito il parere di una Commissione di nove componenti, da nominare con decreto reale, su proposta del Ministro della giustizia d'accordo con gli altri ministri interessati. Cinque di tali componenti saranno scelti tra coloro che posseggono i requisiti per l'iscrizione nell'albo. Saranno pure formati in ogni provincia dalle autorità indicate all'art. II albi speciali per i periti agrimensori (geometri) e per le altre categorie dei periti tecnici. Potranno essere iscritti in tali albi coloro ai quali spetti il relativo titolo professionale rilasciato da scuole Regie pareggiate o parificate.Con apposito regolamento sulla proposta dei ministri dell'interno, della giustizia, dell'istruzione e dei lavori pubblici, udito il parere della stessa Commissione di cui alla prima parte del presente articolo, alla quale saranno aggiunti due rappresentanti della categoria interessata, saranno emanate le norme per la formazione degli albi speciali, Ia costituzione, il funzionamento e le attribuzioni dei relativi Collegi, la determinazione dell'oggetto e dei limiti dell'esercizio professionale e le disposizioni transitorie, di coordinamento e di attuazione.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 8 Ferma la condizione di cui all'art. 3, possono essere iscritti nell'albo pur non possedendo il requisito di cui all'art. 1, coloro i quali, anteriormente alla pubblicazione della presente, siano stati abilitati all'esercizio della professione dalle disposizioni vigenti (1). (1) Gli articoli 59, 65, 66 e 67 del regolamento professionale, che richiamano il detto articolo 8, stabiliti per la prima attuazione della legge, hanno esaurito la loro efficacia.
Art. 9 (1) Possono essere iscritti nell'albo coloro i quali, entro sei mesi dalla pubblicazione del regolamento, dimostrino di avere esercitato lodevolmente per dieci anni la professione d'ingegnere o di architetto e di avere cultura sufficiente per il detto esercizio. Sui titoli presentati giudicheranno due apposite Commissioni, nominate dal Ministro della istruzione, composte ciascuna di sette membri, quattro scelti tra i docenti negli istituti superiori e fra i liberi professionisti delle rispettive professioni. A ciascuna di dette Commissioni saranno aggregati inoltre, con voto consultivo, altri due liberi professionisti appartenenti alla categoria e alla regione cui appartengono i singoli aspiranti. Le spese per il funzionamento delle Commissioni saranno sostenute dall'Erario. Ciascun candidato dovrà pagare una tassa di lire 500 secondo le norme da stabilire per regolamento. (1) Questo articolo non trova più applicazione: esso e gli arti-coli 59, 64, 65, comma 2°, 68 e 71 del regolamento professionale, che lo richiamano, hanno esaurito la loro efficacia per scadenza del termine stabilito. Il termine fu riaperto o prorogato più volte: con R.D. 11 novembre 1926, n. 2185; R.D.L. 6 febbraio 1927, n. 181; R.D.L. 8 maggio 1927, n. 826; R.D.L. 5 gennaio 1928, n. 13; D.M. 12 aprile 1929; D.M. 20 ottobre 1929; R.D. 23 novembre 1931, n.1594; R.D. 16 dicembre 1935, n. 2263; legge 11 aprile 1938, n. 486.
Art. 10 (1) (2) Entro il 31 dicembre 1926 coloro che, possedendo la licenza di professore di disegno architettonico -conseguita da una Accademia o Istituto di Belle Arti nel Regno, abbiano esercitato lodevolmente per cinque anni la professione di architetto, potranno essere iscritti nell'albo come architetti. Il giudizio sul lodevole esercizio è dato dalla Commissione di cui all'articolo precedente. (1) La legge 18 dicembre 1927, n. 2536, ha equiparato la pensione di architettura presso il pensionato artistico di Roma, ottenuta mediante concorso, alla licenza di professore di disegno architettonico -al fine della iscrizione come architetto, ai sensi dell'art. 10 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, purché il richiedente abbia esercitato lodevolmente per cinque anni la professione di architetto. (2) Questo articolo come gli articoli 59, 69, 70 e 71 del regolamento professionale, che lo richiamano, e la suddetta legge 18 dicembre 1927 hanno esaurito la loro efficacia per scadenza del termine stabilito. Il termine fu riaperto e prorogato, con le leggi indicate nella nota precedente e con la legge 9 maggio 1941, n. 506.
Art. 11 Entro tre mesi dalla pubblicazione del regolamento, nel capoluogo di ogni provincia, il Presidente della Corte di Appello o, nelle province dove non è sede di Corte di Appello, il Presidente del Tribunale avente giurisdizione sul capoluogo, procede alla formazione dell'albo (1). (1) L'articolo ha esaurito la sua efficacia.
Art. 12 Agli iscritti nell'albo a norma degli articoli 8, 9 e 10 spetta rispettivamente il titolo di architetto o di abilitato all'esercizio della professione di ingegnere.
Art. 1 In ogni provincia è costituito l'Ordine degli ingegneri e l'Ordine degli architetti, aventi sede nel Comune capoluogo (art. 2 legge). (1) L'Ordine degli ingegneri e l'Ordine degli architetti sono stati separati con l'art. 1 del R.D. 27 ottobre 1927, n. 2145. V. nota delI'art. 2 della legge.
Art. 2 Ogni Ordine provvede alla formazione del proprio albo. Quando gli iscritti nell'albo non raggiungono il numero di 25, essi saranno iscritti nell'albo di un capoluogo vicino, che sarà determinato dal Primo Presidente della Corte di Appello. ( 1 ) Quando gli architetti iscritti negli albi delle pro-vince comprese in un distretto di Corte di Appello non raggiungano nel complesso il numero di 25, essi saranno iscritti in altro albo costituito in un capoluogo di provincia appartenente ad una Corte di Appello vicina, che verrà determinato con decreto del Ministro per la giustizia. Con analogo provvedimento possono riunirsi in unico albo, nella sede che verrà stabilita, gli iscritti nei distretti di più Corti di Appello, in ciascuna delle quali non si raggi-unga il numero minimo di iscrizioni richiesto. La stessa disposizione si applica agli ingegneri. (1) Così stabilito dal R.D. 31 ottobre 1929, n. 2083. (Pubblicato nella Gazz. Uff. del 16 dicembre 1929, n. 292).
Art. 3 L'albo conterrà per ogni singolo iscritto: il cognome ed il nome, la paternità, la residenza (art. 2). La iscrizione nell'albo ha luogo per ordine alfabetico. Accanto ad ogni nome saranno annotate la data e la natura del titolo che abilita all'esercizio della professione con eventuale indicazione dell'autorità da cui il titolo stesso fu rilasciato, nonché la data della iscrizione. Chi si trova iscritto nell'albo deve comunicare al Consiglio dell'Ordine, mediante lettera raccomandata, l'eventuale cambiamento di residenza.
Art. 4 Gli ingegneri ed architetti non possono esercitare la professione se non sono iscritti negli albi professionali delle rispettive categorie a termini delle disposizioni vigenti (art. 2, 3) (1). Per essere iscritto nell'albo occorre aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere e di quella di architetto, ai sensi del R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909 (2), salve le disposizioni dell'art. 60 del presente regolamento ( articoli 5, 7) (2) . Potranno essere iscritti nell'albo (3) a termini dell'art. 3, capoverso, della legge 24 giugno 1923, n. 1395, anche gli ufficiali generali e superiori dell'arma del genio che siano abilitati all'esercizio della professione, ai sensi del R.D. 6 settembre 1902, n. 485 (4). (1) Così stabilito dall'art. 1 della legge 25 aprile 1938, n. 897. (2) L'esame di Stato è ora previsto dal R.D. 31 agosto 1933, n. 1592; ne è stata disposta la sospensione con R.D.L. 27 gennaio 1944, n. 51. (3) Deve intendersi albo degli ingegneri. (4) Iscrizione di altre categorie di ufficiali: vedasi nota (3) all'art. 3 della legge.
Art. 5 Per esercitare in tutto il territorio della Repubblica e delle Colonie le professioni di ingegnere e di architetto è necessario aver superato l'esame di Stato, a norma del R. Decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 (1)-ferme restando le disposizioni transitorie della legge 24 giugno 1923 n. 1395, del presente regolamento (art. 4). Soltanto però agli iscritti nell'albo possono conferirsi le perizie e gli incarichi di cui all'art. 4 della detta legge 24 giugno 1923 n. 1395, salva in ogni caso l'eccezione prevista nel capoverso ultimo dello stesso articolo 4 e nell'articolo 56 del presente regolamento. ( 1 ) V. nota ( 2 ) all'articolo precedente.
Art. 6 Non si può essere iscritti nell'albo se non in seguito a domanda firmata dal richiedente (art. 7).
Art. 7 La domanda di iscrizione nell'albo deve essere presentata alla presidenza dell'Ordine (art. 6), redatta in carta da bollo da L. 100 (1) e munita dei seguenti documenti (art. 3 legge): a) certificato di nascita; b) certificato di cittadinanza italiana, o il certificato dello Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia ( 2 ); c) certificato di residenza; d) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda; e) certificato di aver conseguito l'approvazione nel-l'esame di Stato (3), ai sensi dell'art. 4, prima parte, del presente regolamento e salve le disposizioni del successivo articolo 60; f) dichiarazione di non essere iscritto né di aver do-mandato l'iscrizione in altro albo d'ingegnere o di architetto. Non può essere iscritto nell'albo chi, per qualsiasi titolo, non abbia il godimento dei diritti civili, ovvero sia incorso in alcuna delle condanne di cui all'art. 28, prima parte, della legge 8 giugno 1874 n. 1938 (4), sull'esercizio- della professione di avvocato e procuratore, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termini del Codice di procedura penale. (5) Coloro che non siano di specchiata condotta morale e politica non possono essere iscritti negli albi professionali e, se iscritti, debbono essere cancellati, osservate per la cancellazione le norme stabilite per i procedimenti disciplinari (art. 43 e seg.). (6) Non possono essere iscritti nell'albo, e qualora vi siano iscritti devono essere cancellati, coloro che abbiano svolto una pubblica attività in contraddizione con gli interessi della Nazione. (1) Così stabilito dal D.Pr. 25 giugno 1953, n. 492. Per l'iscrizione occorre anche che l'interessato alleghi alla domanda la bolletta rilasciata dall'Ufficio del registro comprovante il versamento della tassa di concessione governativa di L. 1.500, a termine del numero d'ordine 202 del D.L. 20 maggio 1947, n. 60 modificato quanto all'entità della somma, dall'art. 2 della legge 14 marzo 1952, n. 128. (2) Gli apolidi non possono essere iscritti negli albi. Della condizione di reciprocità si occupa l'art. 7 della legge 28 aprile 1938, n. 897, il quale così dispone: "Quando a norma dei vigenti ordinamenti professionali la iscrizione di professionisti stranieri negli albi sia ammessa sotto la condizione di reciprocità, la condizione stessa è comprovata mediante attestazione insindacabile del Ministero degli Affari Esteri. La precedente disposizione non si applica quando per la iscrizione dello straniero nell'albo sia richiesta dal regolamento professionale la esistenza di uno speciale accordo internazionale. Non si applica neppure quando l'accordo internazionale, pur non essendo previsto dal regolamento professionale, ammette tuttavia la predetta- iscrizione". (3) Esame di Stato: vedere nota (2) all'art. 4. (4) V. nota (1) all'art. 3 della legge: condanna superiore ai tre anni di reclusione o all'interdizione dall'esercizio della professione. (5) Così stabilito dall'art. 2 della legge 25 aprile 1938, n. 897. Questa disposizione implica una valutazione della condotta del richiedente da parte dell'organo giudicante, mentre con la disposizione del comma precedente basta la condanna ivi prevista per ne-gare senz'altro l'iscrizione. (6) Così stabilito dall'art. 3, comma secondo, del R.D. 27 ottobre 1927, n. 2145.
Art. 8 Non oltre tre mesi dalla data della sua presentazione, il Consiglio dell'Ordine deve deliberare sulla domanda di iscrizione nell'albo (art. 6, 7). La deliberazione deve essere motivata e presa a maggioranza assoluta di voti dei presenti, in seguito a relazione di un consigliere all'uopo delegato dal presidente ( art. 9, 10) (1).(1) Le sedute del Consiglio dell'Ordine sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. V. art. 31.
Art. 9 La deliberazione di cui all'art. 8 è notificata all'interessato nel termine di cinque giorni a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nello stesso termine ne è data comunicazione con lettera ufficiale al Procuratore della Repubblica ( 1 ) - ( 2 ) .(1) Il termine non è perentorio. (2) Le firme sui certificati di iscrizione nell'albo sono legalizzate dal Procuratore della Repubblica: legge 3 dicembre 1942, n. 1700; contenente norme sulla legalizzazione di firme.
Art. 10 Contro la deliberazione del Consiglio dell'Ordine (art. 9), l'interessato ha diritto di ricorrere al Consiglio Nazionale entro un mese dalla notificazione ( art. 14 ) ( 1 ) - ( 2 ). Entro il medesimo termine può ricorrere anche il Procuratore della Repubblica presso il TribunaIe, qualora ritenga che la deliberazione sia contraria a disposizioni legislative o regolamentari ( 3 ).(1) Questo articolo prevedeva nel suo testo originario il ricorso alla assemblea generale, ma l'art. 4 R.D. 27 ottobre 1927, n. 2145, attribuisce la competenza alla Commissione Centrale poi denominata Consiglio nazionale. Al riguardo, v. note all'art. 6 della legge. (2) Il ricorso dev'essere accompagnato, a pena di irricevibilità, dalla ricevuta del versamento presso un Ufficio del registro della somma di L. 800, stabilita dall'art. 1 del D.L. 13 settembre 1946, n. 261. (3) Circa il modo di presentare i ricorsi, vedasi il regolamento di procedura di cui alla precedente nota. Art. 11, 12, 13... (1) (1) Questi articoli, che si occupano delle norme procedurali dinanzi all'assemblea generale, in seguito all'attribuzione della competenza al Consiglio nazionale di cui al precedente articolo, debbono intendersi abrogati. Il loro testo originario è il seguente:
Art. 11 - L'assemblea generale delibera sul ricorso in seduta plenaria, che dovrà essere convocata straordinariamente dal Consiglio dell'Ordine, qualora non debba aver luogo, entro due mesi, dalla presentazione del ricorso, la convocazione ordinaria dell'assemblea. In -tal caso questa decide sul ricorso in sede di convocazione ordinaria.
Art. 12 - La deliberazione è presa a maggioranza assoluta di voti, osservate le disposizioni dell'art. 28. Il ricorrente ha diritto di essere inteso personalmente ed il presidente del Consiglio dell'Ordine ha egualmente diritto di esporre oralmente le ragioni della deliberazione adottata. Alle notifiche delle deliberazioni dell'assemblea generale sarà provveduto nei modi e termini di cui all'art. 9.
Art. 13 - Contro la deliberazione dell'assemblea è ammesso reclamo, tanto da parte del richiedente la iscrizione quanto, se del caso, del Procuratore del Re, alla Commissione centrale di cui all'articolo seguente.
Art. 14 abrogato
Art. 15 [Adempiono alle mansioni di Segreteria della Commissione Centrale magistrati trattenuti nel Ministero della Giustizia, nonché funzionari del Ministero dei Lavori Pubblici, nominati dai rispettivi ministri] ( 1). (1) Questo articolo è stato ulteriormente modificato nel senso che è stato istituito con personale del Ministero di grazia e giustizia un Ufficio di segreteria dei Consigli nazionali professionali diretto da un magistrato (articolo 8 D.L.Pr. 28 maggio 1947, n. 597).
Art. 16 . . . ( 1 ) (1 ) Questo articolo deve ritenersi abrogato, come gli articoli 11, 12 e 13.
Art. 17 Contro la deliberazione del Consiglio nazionale non è dato alcun mezzo di impugnazione né in via amministrativa né in via giudiziaria, salvo il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione della Repubblica, nei casi di incompetenza o eccesso di potere ( 1) .( 1 ) Per l'art. 111 della Costituzione è anche ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.
Art. 18 Le spese per il funzionamento del Consiglio nazionale sono proporzionalmente sostenute da tutti gli ordini professionali in ragione del numero degli iscritti. L'ammontare delle spese viene determinato dal Consiglio nazionale, il quale cura anche la ripartizione di esso tra i vari Consigli dell'Ordine, a norma del comma precedente, e detta le modalità per il versamento della quota spettante a ciascun Consiglio dell'Ordine. I Consigli dell'Ordine possono stabilire nei propri regolamenti interni un apposito contributo speciale a carico di tutti gli iscritti per le spese di cui al presente articolo ( 1). (1) V. anche art. 5 legge e art. 37 reg. prof. L'art. 14 del D.L.Lt. 23 novembre 1944, n. 382, riportato nell'art. 14 del regolamento professionale, così dispone: "I Consigli nazionali determinano inoltre la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti nell'albo per le spese del proprio funzionamento". Tale disposizione si concilia con quelle del testo, per cui, tutto al più, fermi rimanendo il 1° e il 3° comma del medesimo, si potrebbe così modificare il 2° comma. "I Consigli nazionali determinano la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti nell'albo per le spese del proprio funzionamento, e dettano le modalità per il versamento cui sono tenuti i Consigli degli Ordini".
Art. 19 Il Consiglio nazionale stabilirà con il proprio regola-mento interno ( 1 ) le norme per il procedimento relativo ai ricorsi proposti dinanzi ad esso e per quanto occorra al suo funzionamento amministrativo e contabile. V. regolamento interno a pag. 75.
Art. 20 La cancellazione dall'albo oltre che a seguito di giudizio disciplinare, a norma dell'art. 37, n. 2, del presente regolamento, è pronunziata dal Consiglio dell'Ordine, di ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero, nel caso di perdita della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che costituisce impedimento alla iscrizione ( art. 43 e seg. ) ( 1). (1) Condanna a pena superiore ai tre anni di reclusione o all'interdizione dall'esercizio professionale. V. art. 3 legge e 7 reg. prof.
Art. 21 Nel caso di cancellazione, sarà data comunicazione del provvedimento all'interessato, il quale ha facoltà di reclamare al Consiglio nazionale, in conformità del prece-dente articolo 10. Cessate le cause che hanno motivato la cancellazione dall'albo, l'interessato può fare domanda per esservi riammesso. Ove questa non sia accolta, egli potrà presentare ricorso in conformità del suindicato articolo 10 (1). ( 1 ) L'articolo parlava di reclamo "all'assemblea generale dell'Ordine ed alla Commissione centrale" e faceva richiamo, oltre che all'art.10, anche agli artt. 13 e 16, ma, come già rilevato nell'art. 10, la competenza è stata modificata, e gli ultimi due articoli devono ritenersi abrogati.
Art. 22 Indipendentemente dalle iscrizioni o cancellazioni individuali, a norma degli articoli precedenti, il Consiglio dell'Ordine, nel mese di gennaio di ogni anno, provvederà alla revisione dell'albo, portandovi le varianti che fossero necessarie. I provvedimenti adottati saranno comunicati agli interessati i quali avranno diritto di reclamo in conformità del precedente articolo 10 ( 1). ( 1 ) Si faceva richiamo oltre che all'art. 10, anche agli artt. 13 e 16: al riguardo v. nota all'articolo precedente.
Art. 23 L'albo, stampato a cura e spese dell'Ordine è inviato alla Corte di Appello, ai Tribunali, alle Preture, alla Prefettura ed alle Camere di Commercio, aventi sede nel di-stretto dell'Ordine. Sarà pure rimesso ai ministeri di Grazia e Giustizia, dell'Interno, dei Lavori Pubblici e dell'Istruzione, nonché al Consiglio nazionale ed agli altri Consigli dell'Ordine.Potrà inoltre essere trasmesso a quegli Enti pubblici e privati che il Consiglio reputerà opportuno e, dietro pagamento, dovrà esserne rilasciata copia a chiunque ne faccia richiesta. Agli uffici ed Enti cui deve essere obbligatoriamente trasmesso l'albo, a termini del presente articolo, saranno pure comunicati i provvedimenti individuali e definitivi di iscrizione e di cancellazione dall'albo.
Art. 24 Non si può far parte che di un solo Ordine di ingegneri o di architetti. Chi si trova iscritto nell'Ordine di una provincia, può chiedere il trasferimento della iscrizione in quello di un'altra, presentando domanda corredata dai documenti stabiliti dall'art. 7 e da un certificato rilasciato dal presi-dente dell'Ordine al quale il richiedente appartiene, da cui risulti: a) la data e le altre indicazioni della prima iscrizione; b) che l'istante è in regola col pagamento del contributo di cui all'art 37 ed, eventualmente, di quello stabilito a norma dell'art. 18. Avvenuta la iscrizione nell'albo del nuovo Ordine, il Presidente di questo ne darà avviso al Presidente del-l'altro onde provveda alla cancellazione.
Art. 25 Il Consiglio dell'Ordine rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione. L'iscrizione in un albo ha effetto per tutto il territorio della Repubblica e delle Colonie.
Sezione 1 - DELL' ORDINE ( * ) A termine dell' art. 17 del D.L.Lt. 23 novembre 1944, n. 382, le norme degli ordinamenti professionali continuano ad applicarsi in quanto compatibili con le norme del decreto stesso. Le norme di questo Capo, in parte sono rimaste abrogate in seguito alla separazione dell'Ordine degli ingegneri da quello degli architetti, in parte, e soprattutto quelle relative all'elezione del Consiglio dell'Ordine, sono state profondamente modificate dal suddetto decreto. Pertanto tutte le norme del Capo II che non hanno formato oggetto di modificazioni del su indicato decreto e non sono incompatibili con le disposizioni del decreto stesso, debbono ritenersi tuttora in vigore. Il suddetto decreto n. 382 è riportato per intero a pag. 27.
Art. 26 La convocazione dell'Ordine in adunanza generale, salvo per quanto riguarda l'elezione del Consiglio dell'Ordine (1), è indetta dal presidente del Consiglio dell'Ordine, mediante partecipazione a ciascun iscritto, con lettera raccomandata, della prima ed eventuale seconda convocazione. L'avviso conterrà l'ordine del giorno dell'adunanza. La validità delle adunanze, è data, in prima convocazione, dalla presenza della maggioranza assoluta degli iscritti; la seconda convocazione non potrà aver luogo prima del giorno successivo alla prima e sarà legale qualunque sia il numero degli intervenuti. ( 1 ) L'articolo deve ritenersi in vigore per le ragioni indicate nella nota al Capo II, ma non per quanto riguarda l'elezione del Consiglio dell'Ordine, per cui la necessità di aggiungere il corsivo. Per l'elezione del Consiglio dell'Ordine sono state espressamente previste norme particolari dal D.D.Lt. 23 novembre 1944, n. 382, che sono riportate nella Sezione II.
Art. 27 Le adunanze generali sono ordinarie e straordinarie. Le adunanze ordinarie ( 1 ) provvederanno all'elezione dei membri del Consiglio, all'elezione, quando del caso, dei designati per il Consiglio nazionale ed all'approvazione del conto consuntivo dell'anno decorso e del bilancio preventivo per l'anno venturo. Si metteranno poi in discussione gli altri argomenti indicati nell'ordine del giorno. Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine di cui convoca e presiede l'assemblea (2). Il presidente deve in ogni modo convocare l'assemblea quando ne viene richiesto dalla maggioranza dei componenti del Consiglio ovvero da un quarto del numero degli iscritti ( 3 ), che ne abbiano fatto richiesta scritta motivata. Le adunanze saranno convocate con le modalità indicate nell' articolo precedente salvo per quanto riguarda le adunanze per l'elezione del Consiglio ( 4 ). (1) Sono state omesse le parole che seguivano: " saranno convocate nel termine stabilito dell'art. 30 ", perché salvo il termine stabilito per la convocazione dell'assemblea per l'elezione del Consiglio dell'Ordine, il D.L.Lt. 23 novembre 1944, n. 382, non ha stabilito altri termini per le convocazioni delle adunanze generali. V. detto decreto, a pag. 27. (2) Tutte le assemblee: ordinarie e straordinarie. (3) Così modificato dall'art. 2, comma 2°, del decreto su citato n. 382. Il testo originario del 3° comma è il seguente: " Si metteranno poi in discussione gli altri argomenti indicati nell'ordine del giorno ". (4 ) V. nota all'articolo precedente.
Art. 28 In caso di assenza del presidente del Consiglio, ne esercita le funzioni il consigliere più anziano per iscrizione nell'albo (1). Le funzioni di segretario sono adempiute dal segretario del Consiglio dell'Ordine o, in sua assenza, dal più giovane tra i consiglieri presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente. Ogni votazione è palese, salvo che l'assemblea, su proposta del presidente o di almeno un decimo dei presenti, deliberi che abbia luogo per scrutinio segreto e salve le disposizioni dell'art. 30. ( 1) Così modificato dall'art. 16, comma 2° del D.L.Lt. 23 novembre 1944 n. 382, riportato a pag. 29. Il testo originario del primo comma dell'articolo è il seguente: " La presidenza delle adunanze sia ordinarie che straordinarie è tenuta dal presidente del Consiglio dell'Ordine; in caso di assenza del presidente e, dove esista, del vice-presidente, il consigliere più anziano fra i presenti assume la presidenza ". Non è ora prevista la carica di vice -presidente. La prima parte del comma è prevista dal precedente art. 27.
Sezione II - DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE
Art. 29 abrogato.
Art. 30 abrogato
Art. 31 abrogato
Art. 32 abrogato
Art. 33 abrogato
Art. 34 abrogato
Art. 35 Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un segretario ed un tesoriere (1.) (1) Così modificato dall'art. 2, comma 2°, prima parte, del D.L.Lt. 23 novembre 1944, n. 382.
Art. 36 Il Consiglio si aduna ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno due membri del Consiglio.
Art. 37 Il Consiglio dell'Ordine, oltre alle funzioni attribuitegli dal presente regolamento o da altre disposizioni legislative o regolamentari (art. 5 legge) (1): 1 ) vigila sul mantenimento della disciplina fra gli iscritti affinché il loro compito venga adempiuto con probità e diligenza; 2 ) prende i provvedimenti disciplinari; 3 ) cura che siano repressi l'uso abusivo del titolo di ingegnere e di architetto e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denunzia all'autorità giudiziaria; 4 ) determina il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per il funzionamento dell'Ordine, ed, eventualmente, per il funzionamento del Consiglio nazionale (articoli 14, 18), nonché le modalità del pagamento del contributo (articolo 50) 5 ) compila ogni triennio la tariffa professionale (2),la quale, in mancanza di speciali accordi, s'intende accettata dalle parti ed ha valore per tutte le prestazioni degli iscritti nell'Ordine; 6 ) dà i pareri che fossero richiesti dalle pubbliche amministrazioni su argomenti attinenti alle professioni di ingegnere e di architetto. ( 1 ) Attribuzioni del Consiglio dell'Ordine: v. anche art. 5 della legge. ( 2 ) E' invalso il sistema della tariffa professionale a carattere nazionale.
Art. 38 ( 1 ) Il presidente del Consiglio dell'Ordine rappresenta legalmente l'Ordine ed il Consiglio stesso. In caso di assenza del presidente (2), il consigliere più anziano ne fa le veci. (1) V. anche art. 27 e 28. (2) Sono state omesse le seguenti parole: " e, dove esiste, del vice presidente ", perché tale carica non è ora prevista.
Art. 39 Il segretario riceve le domande d'iscrizione nell'albo (articolo 7), annotandole in apposito registro e rilasciando ricevuta ai richiedenti; stende le deliberazioni consigliari, eccetto quelle relative ai giudici disciplinari che saranno compilate dai relatori; tiene i registri prescritti dal Consiglio, cura la corrispondenza; autentica le copie delle deliberazioni dell'Ordine e del Consiglio; ha in consegna l'archivio e la biblioteca. In mancanza del segretario, il consigliere meno anziano ne fa le veci.
Art. 40 Il tesoriere economo è responsabile dei fondi e degli altri titoli di valore di proprietà dell'Ordine; riscuote il contributo; paga i mandati firmati dal presidente e contro firmati dal segretario. Deve tenere i seguenti registri: a) registro a madre e figlia per le somme riscosse; b) registro contabile di entrata e di uscita; c) registro dei mandati di pagamento; d) inventario del patrimonio dell'Ordine. In caso di bisogno improrogabile, il presidente designa consigliere per sostituire il tesoriere - economo.
Art. 41... (1) ( 1) La disposizione di questo articolo è stata modificata ed è riportata nell'art. 32, commi 3° e 4°: il testo originario è il seguente: "Il consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre adunanze consecutive, è considerato dimissionario. Il Consiglio dell'Ordine provvede alla sua surrogazione sino alla convocazione dell'assemblea generale ordinaria".
Art. 42 Il Consiglio dell'Ordine può disciplinare con regolamenti interni l'esercizio delle sue attribuzioni.
Art. 43 Il Consiglio dell'Ordine è chiamato a reprimere d'ufficio o su ricorso delle parti, ovvero su richiesta del Pubblico Ministero, gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della loro professione.
Art. 44 Il presidente assumendo le informazioni che stimerà opportune, verifica i fatti che formano oggetto dell'imputazione. Udito l'incolpato, su rapporto del presidente, il Consiglio decide se vi sia motivo a giudizio disciplinare. In caso affermativo, il presidente nomina il relatore e, a mezzo di ufficiale giudiziario, fa citare l'incolpato a comparire dinanzi al Consiglio dell'Ordine in un termine non minore di giorni quindici per essere sentito e per presentare eventualmente documenti a suo discarico. Nel giorno indicato ha luogo la discussione in seguito alla quale, uditi il relatore e l'incolpato, il Consiglio prende le sue deliberazioni. Ove l'incolpato non si presenti né giustifichi un legittimo impedimento, si procederà in sua assenza.
Art. 45 Le pene disciplinari, che il Consiglio può pronunziare contro gli iscritti nell'albo, sono: 1 ) l'avvertimento; 2 ) la censura; 3 ) la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non maggiore di sei mesi; 4 ) la cancellazione dall'albo. L'avvertimento consiste nel dimostrare al colpevole le mancanze commesse e nell'esortarlo a non ricadervi. Esso è dato con lettera del presidente per delega del Consiglio. La censura è una dichiarazione formale delle mancanze commesse e del biasimo incorso. La censura, la sospensione e la cancellazione dall'albo sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario.
Art. 46 Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il Consiglio, a secondo delle circostanze, può eseguire la cancellazione dalI'albo o pronunciare la sospensione; quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato man-dato di cattura e fino alla sua revoca. Qualora si tratti di condanna che impedirebbe la iscrizione nell'albo giusta l'art. 7 del presente regolamento in relazione all'art. 28, parte prima, della legge 8 giugno 1874, n. 1938 (1), è sempre ordinata la cancellazione dall'albo, a norma del precedente art. 20. ( 1 ) V. nota 4 all'art. 7.
Art. 47 Chi sia stato cancellato dall'albo, in seguito a giudizio disciplinare, può esservi di nuovo iscritto a sua domanda: a) nel caso previsto dall'art. 46, quando abbia ottenuta la riabilitazione giusta le norme del Codice di procedura penale; b) negli altri casi, quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'albo. La domanda deve essere corredata dalle prove giustificative ed, ove non sia accolta, l'interessato può ricorrere in conformità dell'art. 10 ( 1) . (1) Si faceva richiamo anche agli articoli 13 e 16, i quali come già detto devono ritenersi abrogati.
Art. 48 Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine in materia disciplinare possono essere impugnate dall'incolpato e dal Procuratore della Repubblica, in conformità dell'art. 10 del presente regolamento (1). (1 ) V. nota 1 all'art. 10. Il testo originario dell'articolo è il seguente: " Le deliberazioni del Consiglio in materia disciplinare possono essere impugnate dall'incolpato innanzi all'assemblea generale nel termine di giorni quindici dall'avvenuta notificazione". Possono inoltre essere impugnate innanzi alla stessa assemblea generale dal Procuratore del Re nel termine di giorni dieci dalla comunicazione ufficiale che gliene è fatta dal segretario del Consiglio dell'Ordine entro cinque giorni. Contro le deliberazioni dell'assemblea generale è dato ricorso alla Commissione centrale sia all'interessato che al Procuratore del Re, in conformità degli articoli 13 e 16 del presente regola-mento.
Art. 49 L'incolpato, che sia membro del Consiglio dell'Ordine, è soggetto alla giurisdizione disciplinare del Consiglio dell'Ordine viciniore, da determinarsi, in caso di contestazione, da primo presidente della Corte di Appello. Contro la deliberazione del Consiglio dell'Ordine è ammesso ricorso al Consiglio nazionale in conformità del-l'articolo 10 ( 1). (1) L'articolo prevedeva il ricorso anche all'assemblea generale, ma, come da precedenti annotazioni, tale ricorso non è più ammesso.
Art. 50 Il rifiuto del pagamento del contributo di cui all'art 37 ed, eventualmente, all'art. 18, dà luogo a giudizio disciplinare. ( 1 ) l contributi previsti a favore dei Consigli degli Ordini debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi. Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare (art. 43 e seg.). La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del Consiglio, quando l'iscritto dimostri di aver pagate le somme dovute.(1) Così stabilito dalla legge 3 agosto 1949, n. 536.
Art. 51 Sono di spettanza della professione d'ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, tra-sformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo (1) (2). (1) Attribuzioni degli ingegneri civili sono previste dall'art. 18 del regolamento per i geometri approvato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274. - È' prevista una competenza esclusiva degli ingegneri e degli architetti, secondo le rispettive attribuzioni, dal R.D. 16 novembre 1939, n. 2229 (pubblicato nel suppl. ord. della Gazz. Uff. del 18 aprile 1940, n. 92), in materia di opere di conglomerato cementizio semplice od armato, la cui stabilità possa interessare l'incolumità delle persone. - Decreto ministeriale 9 agosto 1954: Scuole per conducenti di automobili: " il direttore della scuola deve essere fornito della laurea di ingegneria o di diploma di Istituto industriale ad indirizzo meccanico ". (2) Protezione del diritto di autore: v. legge 22 aprile 1941, n. 633 e relativo regolamento approvato con R.D. 18 maggio 1942, n. 1369.
Art. 52 Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative. Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364 ( 1), per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dal-l'ingegnere ( 2 ). (1) Legge 20 giugno 1909, n. 364: Art. 1 - Sono soggette alle disposizioni della presente legge le cose immobili o mobili che abbiano interesse storico, archeologico paletnologico o artistico. Ne sono esclusi gli edifici e gli oggetti d'arte di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni. Tra le cose mobili sono pure compresi i codici, gli antichi manoscritti, gli incunaboli, le stampe e le incisioni rare e di pregio e le cose d'interesse numismatico. (2) V. nota all'articolo precedente.
Art. 53 Le disposizioni dei precedenti articoli 51 e 52 valgono ai fini della delimitazione delle professioni d'ingegnere e di architetto e non pregiudicano quanto può formare oggetto dell'attività professionale di determinate categorie di tecnici specializzati, né le disposizioni che saranno date coi regolamenti di cui all'ultimo comma dell'art. 7 della legge 24 giugno 1923, numero 1395.
Art. 54 ( 1 ) Coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea di ingegnere presso gli Istituti d'istruzione superiore indicati nell'art. 1 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, entro il 31 dicembre 1924, ovvero lo conseguiranno entro il 31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite dall'art. 6 del R. Decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 (2), sono autorizzati a compiere anche le mansioni indicate nell'art. 52 del presente regolamento. ( 1 ) Coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea di ingegnere architetto presso gli Istituti d'istruzione superiore indicati nelI'art. 1 della legge entro il 31 dicembre 1924, ovvero lo conseguiranno entro il 31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite dall'art. 6 del R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909 (2), sono autorizzati a compiere anche le mansioni indicate nelI'art. 51 del presente regolamento, eccettuate le applicazioni industriali. La presente disposizione è applicabile anche a coloro che abbiano conseguito il diploma di architetto civile nei termini suddetti, ad eccezione però di quanto riguarda le applicazioni industriali e della fisica, nonché i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto e alle opere idrauliche.(1) a) R.D. 27 ottobre 1927, n. 2145: Art. 1 - " L'albo degli ingegneri è separato da quello degli architetti. Gli iscritti nell'albo degli ingegneri, i quali si trovino nelle con-dizioni indicate nell'art. 54 del regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto, approvato con R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, hanno diritto di compiere tutte le mansioni di spettanza della professione di architetto e possono ottenere perizie ed incarichi a questa relative, senza bisogno di essere iscritti anche nell'albo degli architetti. E' però in loro facoltà di chiedere l'iscrizione anche in questo albo. Egualmente gli iscritti nell'albo degli architetti, che si trovino nelle condizioni di cui nei capoversi del medesimo art. 54, hanno facoltà di esercitare le mansioni ivi indicate, anche ai fini di perizie o di incarichi, senza diritto di iscrizione nell'albo degli ingegneri". b) R.D.L. 3 agosto 1930, n. 1296; convertito nella legge 15 dicembre 1930, n. 1798: Art. 2 - Coloro i quali abbiano il diploma di ingegnere - architetto, di cui è menzione nell'art. 54, comma 2°, del regolamento approvato con R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, possono chiedere la iscrizione, oltre che nell'albo degli architetti, anche in quello degli ingegneri, fermo rimanendo la limitazione dell'attività professionale stabilita nel suddetto articolo 54, comma 2°. Di tale limitazione deve essere fatta menzione nell'albo per ciascuno degli iscritti. (2) R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909: Art. 6 - Le lauree o i diplomi, che saranno conseguiti fino al 31 dicembre 1925, da coloro che precedentemente alla pubblicazione del regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, furono regolarmente iscritti a tutti gli anni di corso stabiliti dagli ordinamenti universi-tari per il conferimento delle lauree o diplomi cui aspiravano, avranno agli effetti della abilitazione all'esercizio professionale, lo stesso valore delle lauree o diplomi conseguiti entro il 31 dicembre 1923.
Art. 55 Sono escluse dalle disposizioni del presente capo le opere di rilevante importanza che siano assegnate in seguito a pubblico concorso. Per le opere di rilevante importanza, anche quando siano assegnate in seguito a pubblico concorso, è sempre necessario che la parte tecnica venga eseguita sotto la direzione e responsabilità di persone abilitate all'esercizio della professione di ingegnere ovvero della professione di architetto purché si tratti delle opere contemplate dall'art. 52.
Art. 56 Le perizie e gli incarichi di cui all'art. 4 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, possono essere affidati a persone non iscritte nell'albo soltanto quando si verifichi una delle seguenti circostanze: a) che si tratti di casi di speciale importanza i quali richiedano l'opera di un luminare della scienza o di un tecnico di fama singolare, non iscritto nell'albo; b) che si tratti di semplici applicazioni della tecnica, non richiedenti speciale preparazione scientifica o che non vi siano nelle località professionisti iscritti nell'albo ai quali affidare la perizia o l'incarico.
Art. 57 Gli Ordini degli ingegneri e degli architetti ed i rispettivi Consigli sono posti sotto l'alta vigilanza del Ministero di Grazia e Giustizia il quale la esercita direttamente ovvero per il tramite dei procuratori generali presso la Corte di Appello e dei procuratori della Repubblica. Il Ministro per la grazia e giustizia vigila alla esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari ed all'uopo può fare, direttamente ovvero a mezzo dei suddetti magistrati, le opportune richieste ai singoli Ordini ed ai rispettivi Consigli. (1)Il Consiglio può essere sciolto quando non sia in grado di funzionare regolarmente. In caso di scioglimento le funzioni del Consiglio sono affidate ad un commissario straordinario fino alla nomina del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente. Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale. Il commissario ha facoltà di nominare un comitato di non meno di due e di non più di sei componenti da scegliersi fra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni predette. Le disposizioni circa la nomina del commissario e del comitato si applicano anche quando per qualsiasi motivo non si sia addivenuto alla elezione del Consiglio. (1) Così modificato dagli articoli 8 e 9 del D.L.Lt. 23 novembre 1944, n. 382, riportato a pag. 69. Il testo originario dei commi modificati è il seguente: " Il Ministro per la giustizia, - sentito il parere del Consiglio di Stato - può sciogliere il Consiglio dell'Ordine, ove questo, chiamato alla osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista a violarli o a non adempierli, ovvero per altri gravi motivi. In tal caso, le attribuzioni del Consiglio sono esercitate dal presidente del Tribunale o da un giudice da lui delegato, il quale, nel termine di tre mesi, deve convocare l'assemblea generale dell'Ordine per la elezione del Consiglio. Qualora il Consiglio dell'Ordine, per qualsiasi motivo, cessasse di funzionare, il presidente del Tribunale provvede alla temporanea conservazione dell'archivio e dell'attività patrimoniale dell'Ordine stesso e riferisce al Ministero della giustizia per gli opportuni provvedimenti ".
Art. 58 Quando nel presente regolamento si fa menzione di una autorità giudiziaria, s'intende quella che ha giurisdizione nel capoluogo dell'Ordine (1). (1) Secondo comma dell'articolo che può omettersi: " Le Sezioni distaccate delle Corti di appello hanno le stesse attribuzioni delle Corti di appello, giusta l'art. 48 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2786 ".
Art. 59 (1) (1) Questo articolo ha esaurito la sua efficacia; il testo è il seguente: "Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, nel capoluogo di ogni provincia il primo presidente della Corte di appello, o nelle province che non sono sede di Corte di appello, il presidente del Tribunale invita, con i mezzi di pubblicità che ritiene più convenienti, coloro che hanno conseguito il diploma di ingegnere e di architetto dagli Istituti indicati nell'art. 1 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, o si trovino nelle condizioni stabilite dagli articoli 3, 8, 9 e 10 della legge stessa, o dall'art. 74 del presente regolamento a presentare domanda redatta nel modo indicato dall'art. 7 del presente regolamento e munita dei documenti ivi stabiliti e di quegli altri che il richiedente stimi opportuni ".
Art. 60 I diplomi menzionati nell'art. 1 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, costituiscono, agli effetti dell'iscrizione, il titolo di cui all'art. 7, lettera e) per coloro che li hanno conseguiti entro il 31 dicembre 1924, a termini dell'art. 31 del R. Decreto Legge 25 settembre 1924, n. 1585 (1), ovvero li conseguiranno entro il 31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite dall'art. 6 del R. Decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 (2) . (1) R.D.L. 25 settembre 1924, n. 1585 - Disposizioni concernenti la istruzione superiore (Gazzetta Ufficiale, 18 ottobre 1924): Art. 31. - Fermo rimanendo il disposto dell'art 6 del R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909, le lauree e i diplomi conferiti sino a tutto il 31 dicembre 1924 o dalle Università e dagli Istituti superiori avranno agli effetti dell'abilitazione all'esercizio professionale, lo stesso valore delle lauree e dei diplomi conseguiti entro il 31 dicembre 1923. (2) R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909: vedi nota 2 all'art. 54.
Art. 61 Il grado accademico di ingegnere o di architetto, conferito prima della pubblicazione della legge 24 giugno 1923, n. 1395, indipendentemente da ogni esame, in seguito a giudizio tecnico su pubblicazioni o su lavori è considerato equipollente, agli effetti della legge predetta e del presente regolamento, al grado conferito da uno degli istituti indicati nell'art. 1 della legge medesima, in base agli esami stabiliti dalle norme sull'istruzione superiore.
Art. 62 Gli ingegneri ed architetti che siano impiegati di una pubblica amministrazione dello Stato, delle province o dei comuni, e che si trovino iscritti nell'albo degli ingegneri e degli architetti, sono soggetti alla disciplina dell'ordine per quanto riguarda l'eventuale esercizio della libera professione. I predetti ingegneri ed architetti non possono esercitare la libera professione ove sussista alcuna incompatibilità prevista da leggi, regolamenti generali o speciali, ovvero da capitolati. Per l'esercizio della libera professione è in ogni caso necessaria espressa autorizzazione dei capi gerarchici nei modi stabiliti dagli ordinamenti dell'amministrazione da cui il funzionamento dipende. E' riservata alle singole amministrazioni dello Stato la facoltà di liquidare ai propri funzionari i corrispettivi per le prestazioni compiute per enti pubblici o aventi finalità di pubblico interesse. Tali corrispettivi saranno fissati sulla base delle tariffe per i liberi professionisti con una riduzione non inferiore ad un terzo né superiore alla metà salvo disposizioni speciali in contrario. La riduzione non avrà luogo nel caso che la prestazione sia compiuta insieme con liberi professionisti, quali componenti di una Commissione.
Art. 63 Per i funzionari delle pubbliche amministrazioni la iscrizione nell'albo non può costituire titolo per quanto concerne la loro carriera. Art. 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71... (1) (1) Questi articoli hanno esaurito la loro efficacia, v. anche le note agli articoli 9 e 10 della legge. Il testo degli articoli è il seguente:
Art. 64 - Coloro che chiedano la iscrizione a termini dell'art. 9 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, devono unire alla domanda quietanza del ricevitore del registro, che attesti il versamento della somma di L. 500 a termini del succitato art. 9 ultimo capoverso. Essi devono inoltre fornire: a) la prova di avere esercitato lodevolmente da dieci anni la professione di ingegnere o di architetto mediante una relazione particolareggiata e documentata della loro vita professionale, specificando gli incarichi esperiti con indicazioni di date e località e di quanto altro possa agevolare il controllo; b) la prova di avere cultura sufficiente per l'esercizio della professione di ingegnere o di architetto mediante presentazione di titoli di studio, di certificati di esame, di pubblicazioni d'indole scientifica, tecnica e artistica, di relazioni, studi, esperimenti e prove. L'interessato, ove lo creda, può chiedere alla Commissione di cui all'art. 9 capoverso I, della suindicata legge 24 giugno 1923, di dimostrare la sufficiente cultura mediante esame.
Art. 65 - Coloro che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 1, 3 e 8 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, devono presentare la domanda nella cancelleria della Corte o del Tribunale nel termine di tre mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 59, se risiedono nel Regno, e di sei mesi, se risiedano all'estero. Il termine è di sei mesi a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento per coloro che domandano la iscrizione a norma dell'art. 9 della legge suddetta.
Art. 66 - Il primo presidente della Corte o il presidente del Tribunale, scaduto il termine rispettivamente, di tre o di sei mesi, indicato nell'art. 65, comma primo, e prese in esame le domande presentate, decide sulle stesse, accordando o negando la iscrizione. Contro tale decisione non è ammessa impugnazione, ma l'interessato può rinnovare la domanda d'iscrizione al Consiglio dell'Ordine, non appena costituito. L'interessato ed il Procuratore del Re hanno diritto d'impugnare la decisione del Consiglio giusta la disposizione dell'art. 10, del presente regolamento, riservato sempre il ricorso alla Commissione centrale, a norma degli articoli 13 e 16.
Art. 67 - Dopo compiute operazioni di cui all'articolo precedente e formato l'albo a termini dell'art. 11 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, il primo presidente della Corte di appello o il presidente del Tribunale indice l'assemblea generale per la elezione del Consiglio dell'Ordine, uniformandosi a norme del presente regolamento. L'adunanza generale è presieduta dal primo presidente della Corte di appello o dal presidente del Tribunale, delegato dal rispettivo presidente.
Art. 68 - Le domande presentate agli effetti dell'art. 9 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, e di cui all'art. 65, comma 2°, del presente regolamento devono essere inviate, scaduto il termine di sei mesi, alle Commissioni indicate nello stesso art. 9 in ragione della rispettiva competenza. Le Commissioni compilano la lista degli aspiranti per regioni, determinando in base alla residenza e fanno poi, per il tramite del presidente, le opportune richieste al Ministero dell'istruzione per la nomina di due liberi professionisti a norma dell'art. 9 capoverso 2° della suindicata legge. Le Commissioni esaurite le operazioni, trasmettono gli atti al Consiglio dell'Ordine, il quale, con lettera raccomandata, comunicata agli interessati le decisioni delle Commissioni stesse, contro le quali non è ammesso alcun ricorso. Ove la decisione della Commissione sia favorevole e sussistano le altre condizioni stabilite dalla suddetta legge e dal presente regolamento, il Consiglio dell'Ordine procede alla iscrizione del richiedente nell'albo. In caso contrario, respinge la domanda, salvo all'interessato il ricorso in conformità degli articoli 10, 13 e 16 del presente regolamento.
Art. 69 - Coloro che si trovino nelle condizioni stabilite dal-l'articolo 10 della Legge 24 giugno 1923, n. 1395, devono corredare le domande con titoli e documenti particolareggiati, comprovanti di avere esercitato lodevolmente per cinque anni la professione di architetto. Le domande sono esaminate dalla competente Commissione con I'osservanza delle disposizioni dell'articolo precedente. La Commissione può anche tener conto di manifestazioni della attività dell'aspirante, quali progetti, concorsi e pubblicazioni. La Commissione, esaurite le operazioni, trasmette gli atti al Consiglio dell'Ordine, il quale con lettera raccomandata, comunica agli interessati le decisioni della Commissione stessa, contro le quali non è ammesso alcun ricorso. Ove la decisione della Commissione sia favorevole e sussistano le altre condizioni dal presente regolamento, il Consiglio dell'Ordine procede alla iscrizione del richiedente nell'albo. In caso contrario, respinge la domanda, salvo all'interessato il ricorso in conformità degli articoli 10, 13 e 16 del presente regolamento. Nell'albo sono indicate la data del diploma di professore di disegno architettonico e quella d'iscrizione nell'albo stesso.
Art. 70 - Ai fini dell'art. 10 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, coloro che esercitano la professione di architetto dal 1° gennaio 1922 continueranno a godere fino al 31 dicembre 1926 dello stato di fatto e degli usi e consuetudini esistenti in ciascuna circoscrizione di Ordine sia riguardo all'esercizio della professione che all'uso del titolo. Essi a tale uopo devono fare apposita dichiarazione al Consiglio dell'Ordine, alla cui vigilanza restano sottoposti.
Art. 71 - I termini stabiliti dagli articoli 9 e 10 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, sono perentori e non possono essere prorogati per alcun motivo.
Art. 72 I diplomati ingegneri ed architetti degli antichi Stati italiani godono degli stessi diritti stabiliti dall'art. 1 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, per coloro che sono stati diplomati nel Regno.
Art. 73 ( 1 ) Il titolo di ingegnere, e, rispettivamente quello di architetto, spetta esclusivamente a coloro che appartengono ai territori annessi al Regno con leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, abbiano acquistato la cittadinanza italiana in virtù della sezione VI parte III del trattato di San Gennaro, dell'art. 7, n. 2, del trattato di Rapallo, del R. Decreto 30 dicembre 1920, n. 1890 e del Regio Decreto Legge 29 gennaio 1922, n. 43, e inoltre fossero in possesso, alla data dell'annessione di detti territori, di uno dei seguenti titoli: a) titolo di ingegnere civile autorizzato; b) attestato del secondo esame di Stato conseguito in un politecnico della cessata monarchia austro - ungarica di Agronomia di Vienna o delle scuole superiori montanistiche; c) l'assolutoria conseguita nelle stesse scuole superiori di cui al comma b) prima del 1885; d) il diploma di laurea d'ingegnere conseguito in politecnico e scuole tecniche superiori non austriache equi-parate al secondo esame di Stato dall'ordinanza ministeriale 27 dicembre 1893, Bollettino leggi imperiali n. 197; e) i diplomi conseguiti in altri Stati presso istituti non compresi nella predetta ordinanza e già riconosciuti validi ed equipollenti in casi individuali dalle autorità ministeriali austriache. Nessun altro titolo può ritenersi equipollente a quelli sopra indicati, anche se conferito in base alla ordinanza 14 marzo 1917 B.L.I. n. 130 della cessata monarchia austro - ungarica( 2). (1) Agli ingegneri e agli architetti contemplati dall'articolo competente rispettivamente il titolo di " dottore in ingegneria " e di "dottore in architettura" a norma dell'art. 330 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, riportato a pag. (2) Per l'esercizio professionale e l'iscrizione nell'albo degli architetti e dei tecnici (baumeister) delle nuove province, v. R.D. 3 settembre 1926, n. 1660.
Art. 74 (1) Gli albi degli ingegneri ed architetti dei territori indicati nel precedente art. 73 comprenderanno uno speciale elenco supplementare e transitorio, nel quale saranno -iscritti i geometri civili autorizzati delle nuove province, i quali comprovino di avere superato l'esame della sezione geodetica di una scuola politecnica della cessata monarchia austro ungarica prima del 31 dicembre 1913 e di possedere, alla data del 24 giugno 1923, l'autorizzazione, di cui alla ordinanza 7 maggio 1913 B.L.I. n. 77. Gli interessati, entro il termine perentorio di mesi tre dalla pubblicazione del presente regolamento dovranno presentare domanda a norma degli articoli 59 e 65. Coloro che sono compresi nell'elenco di cui sopra, pur conservando il titolo di geometra civile, hanno gli stessi diritti degli ingegneri iscritti negli albi, ad eccezione di quanto riguarda l'esercizio professionale, il quale ha per oggetto le mansioni di spettanza del perito agrimensore (geometra) nonché, a mente del $ 5 della predetta ordinanza 7 maggio 1913, la esecuzione di progetti e misurazioni planimetriche e altimetriche di ogni specie nel campo geodetico ed, in particolare, la compilazione di piani di situazione e di livello, di piani di divisione di terreni, di piani di commassazione e arrotondamento; le demarcazioni di confini, regolazioni di confini e altimetrie, la compilazione e l'esecuzione di tutti i lavori cartografici e fotogrammetrici, la revisione dei piani e dei calcoli geometrici e geodetici ed il rilascio di autenticazioni su quanto sopra. (1) A questo articolo è stata apportata la seguente modificazione dalla Legge 5 aprile l950, n. 280: Articolo unico - L'elenco speciale supplementare e transitorio di cui all'art. 74 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, è soppresso. I geometri civili autorizzati delle nuove province compresi nel predetto elenco sono iscritti, con il titolo di " ingegnere topografo " negli albi degli ingegneri dei territori annessi all'Italia con le leggi 26 settembre 1920, n. 1778. Resta ferma la delimitazione dell'attività professionale contenuta nel terzo comma del citato art. 74. Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sui Consigli Nazionali D.L.Lt. 23 novembre 1944, n. 382 Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni centrali professionali (*) (*) Avvertenze: - Gli articoli da 1 a 16 di questo decreto sono stati inseriti nel regolamento professionale degli ingegneri e degli architetti riportato innanzi. - Alla denominazione di Commissioni centrali usata dal decreto deve intendersi sostituita, in base all'art. 2 del D.L.P.r. 21 giugno 1946, n. 6, quella di Consigli nazionali.
Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni professionali
D.L.L. 23/11/1944 N. 382
CAPO I DEL CONSIGLIO DEGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI
Art. 1 Le funzioni relative alla custodia dell'albo e quelle disciplinari per le professioni di ingegnere, di architetto, di chimico, di professionista in economia e commercio, di attuario, di agronomo, di ragioniere, di geometra, di perito agrario e di perito industriale sono devolute per ciascuna professione ad un Consiglio dell'Ordine o Collegio, a termini dell'art. I del R. Decreto - Legge 24 gennaio 1924, n. 103. Il Consiglio è formato di cinque componenti se gli iscritti nell'albo non superano i cento; di sette se superano i cento, e non i cinquecento; di nove se superano i cinquecento, ma non i millecinquecento; di quindici se superano i millecinquecento.
Art. 2 abrogato
Art. 3 abrogato
Art. 4 abrogato
Art. 5 abrogato
Art. 6 abrogato
Art. 7 Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine o Collegio e propone all'approvazione dell'assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo. Il Consiglio può entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine o Collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'albo, nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari. Ferma rimanendo l'efficacia delle norme che impongono contributi a favore di enti previdenziali di categoria, nessun pagamento, oltre quelli previsti da questo decreto, può essere imposto o riscosso per l'esercizio della professione a carico degli iscritti nell'albo.
Art. 8 Il Consiglio può essere sciolto quando non sia in grado di funzionare regolarmente.In caso di scioglimento le funzioni del Consiglio sono affidate ad un commissario straordinario fino alla nomina del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente. Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministero per la grazia e giustizia, sentito il parere della Commissione centrale. Il commissario ha facoltà di nominare un comitato di non meno di due e di non più di sei componenti da scegliersi fra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni predette.
Art. 9 Le disposizioni di cui all'articolo precedente circa la nomina del commissario e del comitato si applicano anche quando per qualsiasi motivo non si sia addivenuto alla elezione del Consiglio.
Art. 10 Le Commissioni centrali per le professioni indicate dall'articolo 1 sono costituite presso il Ministero di grazia e giustizia e sono formate di undici componenti eletti dai Consigli della rispettiva professione. La Commissione centrale è formata di un numero di componenti pari a quello dei Consigli quando il numero dei Consigli stessi è inferiore a undici.
Art. 11 Nelle elezioni previste dal presente capo s'intende eletto il candidato che ha riportato un maggior numero di voti. A ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti, un voto per ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre. In caso di parità di voti si applica la disposizione dell'articolo 5, comma secondo. Ogni Consiglio comunica il risultato della votazione ad una Commissione nominata dal Ministro per la grazia e giustizia e composta di cinque professionisti che, verificata l'osservanza delle norme di legge, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione con proclamazione degli eletti nel bollettino del Ministero.
Art. 12 Quando gli iscritti appartengono ad unico albo con carattere nazionale la Commissione centrale è eletta dal-l'assemblea ed è formata di nove componenti. Per la elezione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative alla elezione del Consiglio.
Art. 13 I Consigli devono essere convocati per le elezioni nei quindici giorni precedenti a quello in cui scade la Commissione centrale. In mancanza di opzione nei dieci giorni successivi all'elezione si presume la rinunzia all'ufficio di componente del Consiglio. I componenti delle Commissioni centrali restano in carica tre anni.
Art. 14 I componenti delle Commissioni centrali eleggono nel proprio seno il presidente, il vice presidente ed il segretario. Le Commissioni predette esercitano le attribuzioni stabilite dagli ordinamenti professionali vigenti ed inoltre danno parere su progetti di legge e di regolamento che riguardano le rispettive professioni e sulla loro interpretazione, quando ne sono richiesti dal Ministro per la grazia e giustizia. Determinano inoltre la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti nell'albo per le spese del proprio funzionamento.
Art. 15 I componenti del Consiglio o della Commissione centrale devono essere iscritti nell'albo. Essi possono essere rieletti. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio o della nuova Commissione, rimane in carica il Consiglio o Commissione uscente. Alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangono assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive. Quelle riguardanti la Commissione centrale si svolgono nei Consigli che non hanno alcun componente nella Commissione stessa. Il componente eletto a norma del comma precedente rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio o della Commissione centrale.
Art. 16 Per la validità delle sedute del Consiglio o della Commissione centrale occorre la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di assenza del presidente del Consiglio, del presidente e del vicepresidente della Commissione centrale, ne esercita le funzioni il consigliere più anziano per iscrizione nell'albo.
Art. 17 Per l'adempimento delle funzioni indicate nell'articolo 1 si osservano le norme dei rispettivi ordinamenti professionali. Il Consiglio e la Commissione centrale esercitano le altre funzioni previste dai predetti ordinamenti che continuano ad applicarsi in quanto compatibili con le norme di questo decreto.
IL GUARDASIGILLI MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA Visto l'art. 19 del Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, che approva il regolamento per la professione di ingegnere. Decreta: E' approvato il regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale degli architetti deliberato dal Consiglio medesimo nella seduta del 6 aprile 1948 allegato al presente decreto e vistato, d'ordine Nostro, dal direttore generali degli Affari Civili e delle libere professioni. Il regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Roma, addì 1 ottobre 1948. Il Ministro: Grassi
Art. 1 Le impugnazioni dinanzi al Consiglio nazionale degli architetti si propongono entro il termine di trenta giorni con ricorso redatto su carta bollata da L. 45. (1). Se il ricorso è proposto dal Pubblico Ministero è redatto su carta non bollata. (1 ) Ora L. 200
Art. 2 Il ricorso deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato: a) della copia autentica della deliberazione impugnata; b) dei documenti eventualmente necessari a comprovarne il fondamento; c) quando non sia proposto dal Pubblico Ministero, anche della ricevuta del versamento, eseguito presso un ufficio del registro, della somma di L. 800 ( ottocento ) stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 261.
Art. 3 Il ricorrente, che non sia il Pubblico Ministero, deve indicare il recapito al quale intende gli siano fatte le eventuali comunicazioni da parte della segreteria del Consiglio nazionale. In mancanza di tale indicazione la segreteria non procede ad alcuna comunicazione.
Art. 4 E' irricevibile il ricorso quando sia presentato dopo il termine di trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione che si intende impugnare ovvero non sia corredato della ricevuta del versamento di cui all'art.2.
Art. 5 Il ricorso al Consiglio nazionale è presentato o notificato nell'ufficio del Consiglio dell'Ordine che ha emesso la deliberazione che si intende impugnare. Se il ricorrente è il professionista deve presentare anche due copie in carta libera del ricorso. L'ufficio del Consiglio dell'Ordine annota a margine del ricorso la data di presentazione e comunica subito, con lettera raccomandata, copia del ricorso stesso al Procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione ha sede il Consiglio, se ricorrente è il professionista, o al professionista, se ricorrente è il Procuratore della Repubblica. Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati nell'ufficio del Consiglio dell'Ordine per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per ricorrere. Fino a quando gli atti rimangono depositati, il Procuratore della Repubblica e l'interessato possono prenderne visione, preporre deduzioni ed esibire documenti. Il ricorso con la prova della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo nonché le deduzioni e i documenti di cui al comma precedente unitamente al fascicolo degli atti, sono trasmessi dal Consiglio dell'Ordine al Consiglio nazionale. Il Consiglio dell'Ordine, oltre al fascicolo degli atti del ricorso, trasmette una copia in carta libera del ricorso stesso e della deliberazione impugnata in fascicolo separato.
Art. 6 Presso il Consiglio nazionale gli interessati possono prendere visione degli atti e presentare documenti e me-morie, fino a quando non si sia provveduto alla nomina del relatore.
Art. 7 Il presidente del Consiglio nazionale nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso. Il presidente prima della nomina del relatore, può disporre indagini, salva in ogni caso la facoltà concessa al Consiglio nazionale dall'art. 8. Può anche informare il professionista, che ne abbia fatta richiesta, della facoltà di comparire il giorno della seduta dinanzi al Consiglio per essere inteso personalmente.
Art. 8 Le sedute del Consiglio nazionale non sono pubbliche e le decisioni sono adottate fuori della presenza degli interessati. Qualora il Consiglio nazionale ritenga necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti il presidente comunica i provvedimenti adottati al-l'interessato stesso a mezzo lettera raccomandata fissando un termine per la risposta. Se questa non giunga entro il termine stabilito la decisione è presa in base agli atti che già sono in possesso del Consiglio nazionale. Chiusa la discussione, il presidente raccoglie i voti dei consiglieri e vota per ultimo. Le decisioni del Consiglio sono adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Art. 9 La decisione è pronunciata in nome del popolo italiano. Essa deve contenere il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario.
Art. 10 La pubblicazione della decisione ha luogo mediante deposito dell'originale nella segreteria. La segreteria provvede alla comunicazione di copia della decisione, a mezzo lettera raccomandata, al professionista e al Procuratore della Repubblica. Trasmette inoltre copia della decisione medesima al Consiglio.
Art. 11 Il segretario redige processo verbale delle sedute. Il processo verbale deve contenere: a) il giorno, il mese e l'anno in cui ha luogo la seduta; b) il nome del presidente, dei membri e del segreta-rio intervenuti; c) l'indicazione dei ricorsi esaminati; d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso; e) le firme del presidente e del segretario.
Art. 12 In caso di impedimento o di assenza del segretario alla seduta del Consiglio, il presidente ne affida temporaneamente le funzioni al membro presente meno anziano di età.
Art. 13 E' in facoltà del presidente disporre, dietro richiesta, il rilascio di copia degli atti a chi dimostri di avervi legittimo interesse.
Art. 14 I ricorsi trasmessi al Consiglio nazionale anteriormente alla pubblicazione del presente decreto devono essere inviati ai Consigli degli Ordini le cui deliberazioni sono impugnate, perché provvedano alle formalità di cui all'art. 5, entro 45 giorni dalla ricezione dei ricorsi informandone il ricorrente.
Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli Organi di Ordini Professionali
D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 87, quinto comma, 117, secondo comma, lettera g), e 117, sesto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, come modificato dall'articolo 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370;
Visto l'articolo 1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328;
Sentiti gli ordini professionali interessati;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2005;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 18 aprile 2005 e del 13 giugno 2005;
Ritenuto di non accogliere l'osservazione del Consiglio di Stato, contenuta nel parere del 13 giugno 2005, relativa alla mancata previsione del voto per corrispondenza per i consigli provinciali, in quanto attraverso il sistema elettorale si intende favorire la partecipazione personale degli iscritti alle elezioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2005;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano agli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali, degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, degli attuari, dei biologi, dei chimici, dei geologi e degli ingegneri.
Art. 2. Composizione dei consigli territoriali
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 8 del presente regolamento, i consigli territoriali degli ordini di cui all'articolo 1 sono formati da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B dei rispettivi albi pari a: sette, se il numero complessivo degli iscritti non supera cento; nove, se il numero complessivo degli iscritti supera cento ma non cinquecento; undici, se il numero complessivo degli iscritti supera cinquecento ma non millecinquecento; quindici, se il numero complessivo degli iscritti supera millecinquecento.
2. I predetti consigli sono composti secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 1, che é parte integrante del presente regolamento.
3. I consiglieri rappresentano tutti i professionisti appartenenti all'albo e sono eletti dagli iscritti, senza distinzione di sezioni o settori di appartenenza.
4. I consiglieri restano in carica quattro anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati e, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per più di due volte consecutive.
5. Il consigliere che per qualsiasi motivo sia venuto a mancare é sostituito dal primo dei candidati non eletti iscritto alla medesima sezione dell'albo. Se nel corso del mandato viene a mancare la metà più uno dei consiglieri, si procede a nuove elezioni.
Art. 3. Elezione dei consigli territoriali
1. L'elezione del consiglio dell'ordine é indetta dal consiglio in carica almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza, mediante l'avviso di cui al comma 3. La prima votazione deve tenersi il quindicesimo giorno feriale successivo a quello in cui é stata indetta l'elezione medesima. In caso di omissione spetta al consiglio nazionale indire le elezioni.
2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio. L'avviso di convocazione é spedito a tutti gli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo posta elettronica certificata almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima votazione.
3. L'avviso é, altresì, pubblicato, entro il predetto termine, sul sito internet del consiglio nazionale. E' posto a carico dell'ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni. Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo dell'avviso, spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive.
4. L'avviso di cui al comma 3 contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto, nonché delle procedure elettorali e del numero degli iscritti alle due sezioni alla data di indizione delle elezioni medesime, che costituisce indice di riferimento per i calcoli di cui al presente regolamento.
5. In prima votazione, l'elezione é valida se ha votato un terzo degli aventi diritto, per gli ordini con più di millecinquecento iscritti all'albo; la metà degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In seconda votazione, l'elezione é valida se ha votato un quinto degli aventi diritto, per gli ordini con più di millecinquecento iscritti all'albo; un quarto degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In terza votazione, l'elezione é valida qualsiasi sia il numero dei votanti. Ai fini della validità della votazione si computano le schede deposte nelle urne nel periodo di apertura dei seggi elettorali ai sensi del comma 14, nonché quelle pervenute per posta nei modi e nei termini previsti dal comma 7.
6. Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio ovvero uno dei seggi istituiti nella sede dell'ordine. Qualora siano istituiti più seggi, anche fuori dalla sede dell'ordine, le urne debitamente sigillate sono trasmesse immediatamente e, in ogni caso, entro l'inizio dello scrutinio nel seggio centrale.
7. E' ammessa la votazione mediante lettera raccomandata, ad eccezione che per l'elezione dei consigli provinciali. L'elettore richiede alla segreteria dell'ordine la scheda debitamente timbrata e, prima della chiusura della prima votazione, fa pervenire la scheda stessa, in una busta chiusa, sulla quale é apposta la firma del votante autenticata nei modi di legge, nonché la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione, all'ordine, che la conserva sotto la responsabilità del presidente. Il presidente consegna le buste al presidente del seggio centrale alla chiusura della prima votazione. Ove sia raggiunto il quorum costitutivo, il presidente del seggio, verificata e fattane constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la scheda, senza aprirla, e la depone nell'urna. Ove non sia raggiunto il quorum, il voto espresso per corrispondenza concorre ai fini del calcolo del quorum della seconda votazione. Di tali voti si tiene, altresì, conto nell'eventuale terza votazione. L'iscritto che ha esercitato il voto per corrispondenza può votare personalmente alla seconda e terza votazione.
8. Il consiglio, con la delibera che indice le elezioni, sceglie per ciascun seggio, tra gli iscritti, il presidente, il vice-presidente, il segretario ed almeno due scrutatori.
9. Durante la votazione é richiesta la presenza di almeno tre componenti del seggio.
10. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.
11. L'elettore ritira la scheda elettorale, che prevede un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere. L'elettore vota in segreto, scrivendo sulle righe della scheda il nome ed il cognome del candidato o dei candidati per i quali intende votare tra coloro che si sono candidati ai sensi del comma 12. Si considerano non apposti i nominativi indicati dopo quelli corrispondenti al numero dei consiglieri da eleggere. La scheda é deposta chiusa nell'urna.
12. Le candidature vanno indicate al consiglio dell'ordine fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione. Il consiglio dell'ordine ne assicura l'idonea diffusione presso i seggi per l'intera durata delle elezioni.
13. Nel caso in cui non sia stato raggiunto il quorum, il presidente, sigillate in un plico per l'archiviazione le schede votate al seggio, rinvia alla successiva votazione, che deve avere luogo il giorno feriale successivo. Le schede archiviate nel plico non concorrono ai fini del calcolo del quorum della successiva votazione.
14. Il seggio elettorale é aperto, in prima votazione, per otto ore al giorno per due giorni feriali immediatamente consecutivi; in seconda votazione, per otto ore al giorno per gli otto giorni feriali immediatamente consecutivi; in terza votazione, per otto ore al giorno per i dieci giorni feriali immediatamente consecutivi.
15. I tempi della seconda e terza votazione di cui al comma 14 sono ridotti alla metà negli ordini con meno di tremila iscritti.
16. Il seggio é chiuso dalle ore 22.00 alle ore 9.00. Concluse le operazioni di voto, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione. Alle ore 9.00 del giorno successivo, il presidente del seggio, assistito da due scrutatori, procede allo scrutinio.
17. Risultano eletti, per ciascuna sezione, coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.
18. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo, ciascun iscritto alla medesima sezione é eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B, tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A, ciascun iscritto é eleggibile.
19. In caso di parità é preferito il candidato che abbia maggiore anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età.
20. Il presidente del seggio centrale proclama il risultato delle elezioni e ne dà immediata comunicazione al Ministero della giustizia.
Art. 4. Presidente del consiglio dell'ordine territoriale
1. Il consiglio dell'ordine elegge tra i propri componenti un presidente iscritto alla sezione A dell'albo, che é rieleggibile.
2. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine, di cui convoca e presiede il consiglio e l'assemblea, ove prevista dall'ordinamento professionale. Il presidente é tenuto a convocare l'assemblea a richiesta della maggioranza dei componenti del consiglio ovvero di un quarto degli iscritti all'albo.
Art. 5. Composizione, elezione e presidenza del consiglio nazionale dell'ordine
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento, il consiglio nazionale degli ordini di cui all'articolo 1 é costituito da quindici componenti, che restano in carica cinque anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati, ripartiti tra gli iscritti alla sezione A e B secondo quanto previsto dalla sezione 4 della tabella di cui all'Allegato 1 del presente regolamento. Il consiglio uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio.
2. I consiglieri del consiglio nazionale rappresentano tutti i professionisti iscritti negli albi tenuti dagli ordini territoriali, sono eletti senza distinzione riguardo alle sezioni o settori di appartenenza e, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per più di due volte consecutive.
3. Le cariche di consigliere nazionale e di consigliere del consiglio territoriale sono incompatibili. L'opzione per una delle due cariche é esercitata entro due giorni dalla proclamazione. In mancanza di opzione l'interessato decade dalla carica di membro del consiglio nazionale.
4. Secondo quanto previsto dalla tabella di cui all'allegato 2 del presente regolamento, a ciascun consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti, ed un voto ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti, ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre.
5. All'elezione del consiglio nazionale si procede presso ciascun ordine territoriale. A tale fine é convocata un'apposita seduta di consiglio, che delibera, a maggioranza dei presenti, i quindici candidati che intende eleggere. I nominativi sono scelti tra coloro che si sono candidati, ai sensi del comma 6, per ciascuna sezione dell'albo. Della seduta é redatto apposito verbale, che é sottoscritto dai consiglieri che vi hanno partecipato ed il presidente dell'ordine trascrive i nominativi dei candidati votati nella scheda, predisposta dal Ministero della giustizia con un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere per ciascuna sezione dell'albo ed il numero di voti spettanti a ciascun ordine. Si considerano non apposti i nominativi indicati dopo i primi quindici trascritti nella scheda. La scheda é immediatamente trasmessa per telefax al Ministero. Ad ogni nominativo indicato nella scheda sono attribuiti tutti i voti spettanti all'ordine.
6. Le candidature sono comunicate al consiglio nazionale, che le pubblica sul sito internet entro quarantotto ore dal giorno stabilito nell'avviso di convocazione dal Ministero della giustizia, ove é altresì stabilito il giorno nel quale tutti i consigli procedono alla votazione.
7. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo ciascun iscritto alla sezione B é eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A ciascun iscritto é eleggibile.
8. In caso di parità é preferito il candidato che abbia maggior anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età.
9. Alla sostituzione del consigliere che, per qualsiasi motivo, sia venuto a mancare o che rimanga assente dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive da svolgersi ai sensi del presente regolamento.
10. Il consiglio nazionale elegge tra i propri componenti un presidente tra gli iscritti nella sezione A dell'albo.
11. Al presidente del consiglio nazionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del presente regolamento.
Art. 6. Consiglio dell'ordine e consiglio nazionale degli attuari omissis
Art. 7. Consiglio nazionale dei geologi omissis
Art. 8. Consiglio dell'ordine e consiglio nazionale dei biologi omissis
Art. 9. Procedimenti disciplinari omissis
Art. 10. Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, non si applicano agli ordini di cui all'articolo 1 le seguenti disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382: articolo 1, comma primo, secondo periodo; articolo 2, commi primo, secondo, limitatamente ai periodi secondo e terzo, e comma terzo; articolo 3; articolo 4; articolo 5; articolo 10, commi primo, dalle parole «e sono» fino alla parola «professione», e secondo; articolo 11; articolo 12; articolo 13; articolo 15, comma primo, secondo periodo, e commi secondo e terzo.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 10, commi primo e secondo; articolo 14, comma terzo; articolo 19, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8; articolo 23, comma primo, dalle parole «ed e» alla parola «anni», commi secondo e terzo; articolo 27, commi primo, secondo, terzo e quarto; articolo 28; articolo 48, comma secondo, dalle parole «; in caso» alla parola «incolpato», della legge 7 gennaio 1976, n. 3;
b) articolo 5; l'articolo 6, comma primo, dalla parola «effettivi» alla parola «due», commi secondo e terzo; articolo 7, commi primo e terzo; articolo 8; articolo 9, commi primo, secondo e terzo; articolo 15, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1981, n. 350;
c) articolo 14; articolo 27, comma primo, dalle parole «alla elezione» alle parole «centrale ed», del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537;
d) articolo 2, commi 1 e 2; articolo 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; l'articolo 5; articolo 12, comma 1, dalla parola «, dura» alla parola «consecutive»; articolo 13, comma 1, secondo periodo, limitatamente alle parole «, a maggioranza assoluta,» e «quindici», e comma 2, del decreto del Ministro di grazia e giustizia 11 ottobre 1994, n. 615;
e) articolo 19, comma primo, dalle parole «, il quale é composto» fino alla parola «categoria», commi secondo e terzo, della legge 9 febbraio 1942, n. 194;
f) articolo 16, comma primo, dalle parole «ed é composto» alla parola «insediamento»; articolo 21, comma primo, dalle parole «ed é costituito» alla parola «seguenti»; articolo 30, comma terzo; articolo 31; articolo 33; articolo 34; articolo 35, commi primo e secondo; articolo 39, comma sesto, della legge 24 maggio 1967, n. 396;
g) articolo 1, commi primo, dalle parole «ed é composto» alla parola «membri», e quarto; articolo 2, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto; articolo quarto, commi primo e secondo; articolo 5, commi quinto e sesto; articolo 6, commi primo, secondo e terzo; articolo 10, commi settimo e ottavo, della legge 25 luglio 1966, n. 616;
h) articolo 2, commi 1, dalle parole «, che é composto» alla parola «superiore», e 2; articolo 4, comma 2, dalla parola «Ove» alla parola «incolpato.», della legge 12 novembre 1990, n. 339.
Art. 11. Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
In data 20 marzo
2003, è stata firmata dal Presidente del Consiglio l'Ordinanza
3274 con la quale, su indicazione della Protezione Civile, vengono
profondamente modificate le Norme Tecniche per le costruzioni
in zona sismica e introdotta una nuova Classificazione Sismica
dell'intero territorio nazionale.
L'Ordinanza 3274, recante "Primi elementi in materia di criteri
generali per la classificazione sismica del territorio nazionale
e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica",
è corredata dai seguenti quattro allegati:
. Criteri per l'individuazione delle zone sismiche - individuazione,
formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone;
. Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l'adeguamento
sismico degli edifici;
. Norme tecniche per il progetto sismico dei ponti;
. Norme tecniche per il progetto sismico di opere di fondazione
e di sostegno dei terreni.
Riportiamo, nel seguito, le principali novità introdotte
dal documento:
. abbandono definitivo del "Metodo delle tensioni ammissibili"
ed adozione del solo "Metodo agli stati limite";
. introduzione di una disciplina specifica per ponti e opere geotecniche;
. valutazione degli effetti locali nella valutazione della sollecitazione
sismica;
. nuova classificazione sismica dei comuni italiani (in sostituzione
dell'attuale), in attesa che le Regioni provvedano, sulla base
dei criteri generali di cui all'Allegato 1, all'individuazione,
formazione ed aggiornamento, dell'elenco delle zone sismiche;
. introduzione dell'obbligo di verifiche per alcune categorie
di edifici ed opere infrastrutturali, da effettuarsi secondo le
nuove norme, entro cinque anni dalla pubblicazione dell'ordinanza.
Le vecchie norme tecniche potranno coesistere con quelle introdotte
dall'Ordinanza 3274 ancora per 18 mesi, termine oltre il quale
cesseranno di avere validità.
LA RICLASSIFICAZIONE SISMICA DEL TERRITORIO NAZIONALE
(Legge Regionale 25 novembre 2002 n. 31 e ss.mm.)
Art. 1 - Individuazione dei Commissari Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti, P.P.C. delibera la o le indicazioni dei nominativi e provvede a trasmetterle alle pubbliche Amministrazioni richiedenti. Tali nominativi e/o terne saranno formate utilizzando gli elementi conoscitivi forniti dagli iscritti, anche tenendo conto della loro disponibilità a partecipare a dette Commissioni.
Art. 2 - Incompatibilità Non possono essere proposti gli architetti:
a) che siano stati oggetto, nel corso degli ultimi cinque anni precedenti la data di designazione, di provvedimento disciplinare grave (censura o sospensione), da parte del Consiglio dell'Ordine degli Architetti, P.P.C.;
b) che non abbiano, senza giustificati e gravi motivi, espletato il mandato conferito loro in precedenza (tale esclusione ha durata per il triennio successivo alla constatazione della inadempienza da parte del Consiglio dell'Ordine degli Architetti, P.P.C.) o che abbiano rifiutato, senza giustificazione ritenuta valida, una designazione precedente;
c) che risultino essere, al momento della designazione, già membri di altra Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, a qualsiasi titolo;
d) che siano già segnalati in una terna e ciò fino a che il Comune non abbia provveduto alla designazione del Commissario.
Art. 3 - Segnalazione dei nominativi alle Amministrazioni Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti, P.P.C. segnala alle Amministrazioni che lo richiedano, un nominativo e/o una terna per le Commissioni per la Qualità Architettonica e il Paesaggio entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
Art. 4 - Durata del mandato L'architetto a qualsiasi titolo nominato rimane in carica per la durata del mandato previsto dal Regolamento Edilizio Comunale vigente al momento della nomina.
Art. 5 - Dimissioni Il Commissario che, in qualsiasi momento del proprio mandato, ritenga, per validi motivi personali, di dimettersi dall'incarico, è tenuto a darne comunicazione, in termini solleciti, al Consiglio dell'Ordine degli Architetti, P.P.C. oltreché all'Amministrazione, affinché si possa provvedere con la massima sollecitudine alla scelta di un nuovo nominativo o di una nuova terna da comunicare all'Amministrazione in questione.
Art. 6 - Comportamento.
Premessa
L'architetto a qualsiasi titolo presente nella Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio deve svolgere il proprio compito con rigorosa osservanza dei principi deontologici di tutela della dignità e del decoro della professione con particolare riferimento ai contenuti dell'art. 4 delle Norme di Deontologia vigenti, in merito, in specie, all'assunzione di responsabilità dei propri atti, all'autonomia culturale e all'indipendenza del giudizio da tale articolo sottolineati.
L'architetto presente nella Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio è tenuto:
a) a comunicare immediatamente per iscritto all'Ordine degli Architetti, P.P.C. la propria accettazione nella specifica Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio;
b) a non accettare di essere presente in più di una Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio;
c) a collaborare con l'Ordine degli Architetti, P.P.C., nell'interesse dei cittadini, fruitori del parere della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, partecipando alle consultazioni indette dall'Ordine allo scopo di dibattere in merito ai problemi più rilevanti e di carattere generale che emergano;
d) a rassegnare, alla scadenza del mandato, le proprie dimissioni dalla Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio mediante lettera inviata all'Amministrazione Comunale e per conoscenza all'Ordine degli Architetti, P.P.C.. In ogni caso la relazione finale del Commissario in Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, prevista dalle disposizioni vigenti, verrà inviata per conoscenza all'Ordine Professionale.
L'architetto presente in Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio uniformerà il suo comportamento ai seguenti principi generali:
1) osservanza rigorosa dell'art. 27 delle Norme di Deontologia vigenti, con particolare riferimento alla correttezza professionale che vieta di trarre qualsiasi vantaggio per sé e per gli altri in dipendenza della carica ricoperta;
2) rifiuto di qualsiasi forma di condizionamento e di ingerenza.
In particolare sarà tenuto a:
a) essere a conoscenza delle disposizioni nazionali, regionali e locali in materia urbanistica ed in particolare i disposti normativi afferenti l'istituto, composizione e funzionamento della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio;
b) ad effettuare un rigoroso controllo delle competenze dei progettisti; qualora esistano motivi per supporre la inidoneità del progettista rispetto al progetto sottoscritto l'architetto provvederà a richiedere adeguata verifica al Dirigente referente e contemporaneamente provvederà alla relativa segnalazione all'Ordine Professionale. Indipendentemente dall'esito di tale verifica, ove permangano serie e fondate ragioni per supporre l'inidoneità professionale del progettista, l'architetto invierà all'Ordine di appartenenza la risoluzione del quesito chiedendo la verbalizzazione di tale determinazione.
c) richiedere che gli elaborati grafici del progetto oltre che alla semplice rispondenza alle disposizioni normative vigenti, siano dotati di requisiti di chiarezza e leggibilità tali da non lasciare dubbi sulla natura, caratteristiche tecniche ed esecutive dell'intervento e del contesto storico e naturale in cui esso si inserisce; diversamente l'architetto richiederà una congrua integrazione o, in mancanza, esprimerà il suo dissenso;
d) richiedere, ove opportuno e anche per ragione di limiti di competenza professionale, di effettuare sopralluogo per acquisire tutti gli elementi di valutazione degli interventi proposti e della relativa competenza a svolgerli;
e) segnalare all'Ordine degli Architetti, P.P.C., per iscritto, eventuali infrazioni alle Norme Deontologiche vigenti.
Art. 7 - Disposizioni finali Le presenti norme vengono pubblicate dall'Ordine. Tutti gli architetti iscritti all'Albo, indipendentemente dalle modalità di formazione delle Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio seguite dal Comune interessato, sono tenuti a rispettare le presenti Norme. Ai sensi dell'art. 49 del Nuovo Testo Unificato delle Norme di Deontologia Professionale per l'esercizio della professione di architetto, i trasgressori, segnalati al Consiglio dell'Ordine degli Architetti, P.P.C., saranno fatti oggetto degli opportuni provvedimenti disciplinari di cui all'art. 45 del Regolamento R.D. 23/10/1925 n. 2537.