La pagina del CNAPPC
(Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori)
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Parcelle on line: link al sito della Federazione Ordini degli Architetti, P.P.C. dell'Emilia Romagna dove è pubblicata la seguente documentazione:

- Guida alla compilazione delle parcelle per incarichi privati

- Contratto/lettera d'incarico e relativi allegati:

- allegato A - Prestazioni richieste al professionista

- allegato B - Programma di calcolo della parcella

- allegato C - Informativa privacy

- Raccolta di sentenze relative alla materia parcellare

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Presentazione domande di opinamento alla Commissione Parcelle dell'Ordine
documentazione integrativa obbligatoria da allegare alla richiesta di opinamento

Presentazione domande di opinamento di parcelle - aggiornamento diritti di segreteria

Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Forlì-Cesena, nella seduta del 25/03/2008, ha deliberato di richiedere il versamento di € 100,00 all'atto della presentazione della domanda di opinamento di una parcella, tale importo costituisce il minimo fisso dell'importo dei diritti di Segreteria. Ad opinamento avvenuto la somma anticipata dal richiedente andrà integrata nel caso in cui all'ammontare dei diritti di segreteria effettivamente dovuti calcolati secondo le disposizioni di Consiglio precedentemente adottate (che rimangono invariate) risulti superiore all'importo sopra detto; ovvero verrà comunque interamente trattenuta in caso di archiviazione della pratica. La deliberazione di cui sopra è immediatamente esecutiva, pertanto, le domanda di opinamento presentate a partire dal 26/03/2008 dovranno essere accompagnate da attestazione di avvenuto versamento dell'importo di cui sopra (conto corrente postale n. 13074471 intestato all'Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Forlì-Cesena), ovvero l'importo dovrà essere versato al Personale di Segreteria contestualmente al deposito della pratica.

 

 
Tariffa CTU
 
Tariffa professionale per gli adempimenti derivanti dal D.LGS N. 494/96
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI
Roma, 5 luglio 2000
 
Indice ISTAT
Base dell'indice - Novembre 1969=100
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Euronotula (ordine di Firenze) link
 
Compensi a vacazione
D.M. GRAZIA E GIUSTIZIA 3 sett. 1997, n. 417
Regolamento recante adeguamento dei compensi a vacazione per le prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti.
 
LAVORI PUBBLICI
 
Nuova Tariffa Lavori Pubblici html
 
Lavori pubblici
Ministero della Giustizia - Lettera del Sottosegretario On. Michele Vietti a Raffaele Sirica. Roma 24 Ottobre 2002
Ministero della Giustizia - Lettera dell'Ufficio Legislativo al Sottosegretario On. Michele Vietti. Roma 27 Settembre 2002 
 
CNA
Regime tariffario lavori pubblici.
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Estratto dalla "Circolare informativa" del marzo 2003

Significato della liquidazione delle parcelle da parte degli Ordini
La vidimazione di una parcella da parte dell'Ordine Professionale non sancisce alcun diritto alla riscossione dei compensi in essa esposti, quali liquidati dal Consiglio dell'Ordine, ma costituisce soltanto un mero parere di congruità, indipendentemente dalla legittimità e dalla qualità della prestazione svolta. La vidimazione pertanto certifica che detti compensi sono correttamente calcolati secondo i disposti della Tariffa professionale vigente in relazione all'importo ed al tipo delle opere in oggetto ed alle prestazioni addotte, quali risultanti dalle dichiarazioni e dalla documentazione prodotta dall'estensore della parcella, senza entrare nel merito della pertinenza di dette prestazioni all'incarico conferito e delle modalità con cui esso è stato espletato. Per ogni eventuale contestazione sulla sussistenza e sull'estensione dell'incarico, sulla pertinenza ad esso delle prestazioni esposte e sulla validità e qualità di queste, occorre rivolgersi in sede civile alla Magistratura Ordinaria, la quale è l'unico organo competente in materia, non rientrando nei compiti dell'Ordine l'accertamento della fondatezza di tali contestazioni, salvo che per gli aspetti deontologici che potessero emergere da esse.

Progettazione impianti: competenza dell'architetto
La competenza professionale dell'architetto in materia di progettazione di impianti ai sensi della legge 46/90, vista la legge istitutiva della professione di architetto, R.D. 23/10/1925 n. 2537 art. 52, e la stessa legge 46/90, attiene anche alla progettazione specialistica relativa agli impianti installati in edifici civili, compresa la parte civile degli edifici industriali. A riprova di quanto sopra, su parere del Consiglio di Stato, l'architetto può essere iscritto anche nell'elenco dei verificatori degli impianti ai sensi della L. 05/03/1990 n. 46, artt. 14 e 15. A maggior chiarimento si elencano i punti della legge 46/90 che rientrano nelle competenze degli architetti:
Sezione A: Impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore - art. 1 lettera a) comma 1 e 2.
Sezione B: Impianti radiotelevisivi.
 

 

 

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